IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze,
sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del
Ministero delle finanze;
Ravvisata l'opportunita' di accelerare le lavorazioni delle
dichiarazioni dei redditi, mod. 740, presentate ai centri di servizio
di Roma e di Milano nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti
dalle persone fisiche nel 1987;
Decreta:
Art. 1.
I centri di servizio di Roma e di Milano si avvarranno, per le
lavorazioni iniziali delle dichiarazioni mod. 740, (apertura delle
buste, protocollazione e formazione dei pacchi di dichiarazioni in
originale e di pacchi di dichiarazione-copia comune), presentate
nell'anno 1988 relativamente ai redditi percepiti nel 1987, del
personale addetto alle medesime operazioni nei centri di servizio di
Bari, Pescara e Venezia.
A tal fine le dichiarazioni dei redditi mod. 740 presentate nel
1988 al centro di servizio di Milano verranno trasmesse al centro di
servizio di Venezia, mentre quelle presentate al centro di servizio
di Roma verranno trasmesse, ripartite in carichi uguali ai centri di
servizio di Bari e Pescara.
La competenza giuridica sulle dichiarazioni in oggetto rimane
comunque dei centri di servizio di Roma e di Milano che provvederanno
a distaccare presso i suddetti centri di servizio di Bari, Pescara e
Venezia propri responsabili per tutta la durata delle lavorazioni.