AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
Art. 1.
1. In vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990, per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo,
razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di
strutture turistiche e ricettive, e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 1988, di lire 146 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 196 miliardi per l'anno 1990, di cui lire 21 miliardi come
limite di impegno annuo a decorrere dall'anno 1989. Delle predette
somme almeno il 40 per cento e' riservato ai territori del
Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il
comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(a), individua con proprio decreto, relativamente alle iniziative di
cui al comma 1, le priorita', i parametri di valutazione ed i criteri
di ripartizione, con particolare riguardo:
a) per le priorita', all'adeguamento delle strutture e dei
servizi turistici per i campionati mondiali di calcio del 1990, ((
alla realizzazione di parchi urbani e verde pubblico attrezzato,
all'adeguamento delle strutture e dei servizi in aree )) ad alta
vocazione turistica, allo sviluppo di forme associative e di accordi
finalizzati a progetti di miglioramento dell'offerta ricettiva e dei
servizi, all'adeguamento agli standard europei delle normative
antinfortunistiche e di sicurezza, allo sviluppo del turismo nel
Mezzogiorno ed allo sviluppo del turismo giovanile;
b) per i parametri di valutazione, alla redditivita',
all'autofinanziamento, all'occupazione, all'innovazione tecnologica,
al rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area;
c) per i criteri di ripartizione, alla suddivisione dello
stanziamento di cui al comma 1 fra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, tenuto conto di una quota non superiore al 30
per cento per iniziative a carattere nazionale (( che devono essere
definite e localizzate d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2
della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a). ))
3. I progetti volti alla realizzazione delle iniziative di cui al
comma 1 sono presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al comma 2. I progetti a carattere
regionale devono essere corredati da un attestato delle regioni
competenti da cui risulti la conformita' dei medesimi alle finalita'
dei programmi di sviluppo turistico. Per i progetti a carattere
nazionale tale conformita' e' verificata dal Ministro del turismo e
dello spettacolo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2
della legge 17 maggio 1983, n. 217 (a).
4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:
a) l'area, la durata e le modalita' degli interventi, corredate
dal progetto di massima o esecutivo;
b) il costo totale, inclusi i costi per la progettazione, da
intendersi a prezzo chiuso e comprensivo dell'IVA;
c) il concessionario per la realizzazione, che dovra' assicurare
anche la gestione;
d) tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste
dalla normativa vigente per l'immediata realizzazione;
e) il piano finanziario che deve essere articolato, per quanto
riguarda i costi, con l'indicazione dei vari fattori di composizione
e, per quanto riguarda le fonti di copertura, con l'indicazione delle
risorse proprie del concessionario da impegnare nel progetto, dei
rientri che si presume di realizzare e dei contributi pubblici di cui
al comma 5;
f) il numero degli occupati, con i relativi costi nella fase di
realizzazione e nella fase di gestione;
g) le attivita' di formazione e riqualificazione del personale;
h) le tecnologie innovative eventualmente utilizzate;
i) il rispetto della normativa relativa all'abolizione delle
barriere architettoniche;
(( l) la dichiarazione di compatibilita' con i vincoli ambientali, ))
(( paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli ))
(( strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del ))
(( consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto ))
(( comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ( b), nel caso di opere ))
(( pubbliche o di interesse pubblico. ))
5. L'intervento pubblico, sui progetti approvati con le modalita'
di cui all'articolo 2 consta di:
a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento
di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo
dell'investimento;
b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di
impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento
annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di
credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito
decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, di importo non
superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata
e' fissata in dieci anni; tale contributo verra' corrisposto in rate
semestrali direttamente all'istituto mutuante.
_______________
(a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 e'
riportato in appendice.
(b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978 e'
riportato in appendice.
APPENDICE
Con riferimento alla nota ( a ) all'art. 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1983 (Legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica) e' il seguente:
"Art. 2 (Comitato di coordinamento per la programmazione
turistica) - Il Comitato di coordinamento per la
programmazione turistica, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui
delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte
regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o
dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla
trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione
turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle
quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di
utilizzo dei finanziamenti di cui all'art. 13 della
presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della
Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza
triennale, per compiere verifiche della situazione e dei
problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi".
Con riferimento alla nota ( b ) all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 1/1978
(Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e' il
seguente:
"Art. 1 (Dichiarazione d'urgenza). - L'approvazione dei
progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi
statali, regionali, delle province autonome di Trento e
Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed
indifferibilita' delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi
speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e
di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non
hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione
del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente
contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di
progetti di opere pubbliche da parte del consiglio
comunale, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti
allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate ai
pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale
di approvazione del progetto costituisce adozione di
variante degli strumenti stessi, non necessita di
autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con
le modalita' previste dagli articoli 6 e seguenti della
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La regione emana il decreto di approvazione entro
sessanta giorni dal ricevimento degli atti.
Le norme di cui al quarto ed al quinto comma si
applicano per tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge".