IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni e
integrazioni,   recante   disposizioni   sull'assicurazione   e   sul
finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle  esportazioni  di merci e
servizi,   all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
  Visto  il  proprio  decreto  1› marzo 1988, n. 123, registrato alla
Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21  Tesoro,  foglio  n.
179,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 90 del 18 aprile 1988, recante condizioni, modalita'  e  tempi  di
intervento  del  Mediocredito  centrale  nelle  operazioni di credito
inerenti alle esportazioni di merci e  servizi  e  all'esecuzione  di
lavori all'estero;
  Visto il proprio decreto 9 gennaio 1989, n. 560047, registrato alla
Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro,  foglio  n.
285,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 15 del 19 gennaio 1989, concernente le commissioni onnicomprensive
di  intermediazione  riconosciute,  ai  sensi  dell'art. 4 del citato
decreto n.  123  del  1988,  agli  istituti  ed  aziende  di  credito
nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione;
  Visto  il  proprio  decreto  20 gennaio 1989, n. 560114, registrato
alla Corte dei conti il 26 gennaio 1989, registro n. 4 Tesoro, foglio
n.  33,  e  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, concernente le  commissioni  onnicomprensive  di
intermediazione  riconosciute,  ai  sensi  del  menzionato art. 4 del
decreto n.  123  del  1988,  agli  istituti  ed  aziende  di  credito
nazionali   che   effettuino   operazioni   di   credito  finanziario
all'esportazione nella forma di linee di credito "open";
   Considerato  che  occorre  assicurare trasparenza e disciplina sia
nell'utilizzo   dei   tassi   d'interesse   previsti   dalle   intese
internazionali     sia     nell'applicazione     delle    commissioni
onnicomprensive dovute agli istituti ed aziende di credito  nazionali
che effettuino operazioni di credito all'esportazione, anche in vista
della instaurazione  progressiva  del  mercato  interno  europeo,  da
completarsi  entro  il  31  dicembre  1992, ai sensi dell'art. 8A del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea,  aggiunto  con
l'articolo   13   dell'atto   unico  europeo,  aperto  alla  firma  a
Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con  legge  23  dicembre
1986, n. 909;
   Ritenuta  l'urgenza,  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio  1947,  n.  691,  con
l'impegno  di  dare  comunicazione  del  presente decreto al Comitato
interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio  nella  prossima
adunanza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'intervento   agevolativo   del   Mediocredito   centrale,   nelle
operazioni di credito  all'esportazione  di  cui  all'art.  2,  comma
primo,  del  decreto  ministeriale  1› marzo 1988, n. 123, a tasso di
interesse difforme da quello previsto dagli articoli 18, 19, 27 e  29
del  citato decreto n. 123 del 1988, e' effettuato in modo da coprire
l'eventuale  differenza  positiva  tra  il  costo   della   raccolta,
maggiorato  della  commissione  onnicomprensiva  di cui al successivo
art. 2 del presente decreto, e il tasso di  interesse  a  carico  del
debitore,  comunque  non  inferiore  a  quello minimo stabilito nelle
misure di cui ai menzionati articoli 18, 19, 27  e  29  del  ripetuto
decreto  n. 123 del 1988, in deroga a quanto disposto in via generale
dall'art. 2, comma secondo, del medesimo decreto.
  Le  modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale
di  cui  al  precedente  comma  si  applicano  anche   ai   contratti
commerciali  per  i  quali,  al  momento  dell'entrata  in vigore del
presente decreto, non sia stato ancora  effettuato  l'inserimento  in
una linea di credito.
  L'intervento agevolativo previsto nei commi precedenti e nei limiti
di cui al seguente art. 2 e' consentito soltanto fino ad  esaurimento
delle  disponibilita' esistenti sulle linee di credito gia' in essere
o, se trattasi di credito fornitore, per i contratti per i quali  sia
stata  presentata  domanda di intervento prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.  Eventuali  ampliamenti  di  linee  di  credito
esistenti  cosi' come future operazioni di credito all'esportazione a
tassi di interesse difformi da quelli richiamati nel primo comma  del
presente    articolo   non   potranno   beneficiare   dell'intervento
agevolativo da parte del Mediocredito centrale.