IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto il proprio decreto 1 marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero; Visto il proprio decreto 9 gennaio 1989, n. 560047, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, concernente le commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto n. 123 del 1988, agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione; Visto il proprio decreto 20 gennaio 1989, n. 560114, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1989, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 33, e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concernente le commissioni onnicomprensive di intermediazione riconosciute, ai sensi del menzionato art. 4 del decreto n. 123 del 1988, agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuino operazioni di credito finanziario all'esportazione nella forma di linee di credito "open"; Considerato che occorre assicurare trasparenza e disciplina sia nell'utilizzo dei tassi d'interesse previsti dalle intese internazionali sia nell'applicazione delle commissioni onnicomprensive dovute agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuino operazioni di credito all'esportazione, anche in vista della instaurazione progressiva del mercato interno europeo, da completarsi entro il 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 8A del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, aggiunto con l'articolo 13 dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Art. 1. L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, nelle operazioni di credito all'esportazione di cui all'art. 2, comma primo, del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, a tasso di interesse difforme da quello previsto dagli articoli 18, 19, 27 e 29 del citato decreto n. 123 del 1988, e' effettuato in modo da coprire l'eventuale differenza positiva tra il costo della raccolta, maggiorato della commissione onnicomprensiva di cui al successivo art. 2 del presente decreto, e il tasso di interesse a carico del debitore, comunque non inferiore a quello minimo stabilito nelle misure di cui ai menzionati articoli 18, 19, 27 e 29 del ripetuto decreto n. 123 del 1988, in deroga a quanto disposto in via generale dall'art. 2, comma secondo, del medesimo decreto. Le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti commerciali per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora effettuato l'inserimento in una linea di credito. L'intervento agevolativo previsto nei commi precedenti e nei limiti di cui al seguente art. 2 e' consentito soltanto fino ad esaurimento delle disponibilita' esistenti sulle linee di credito gia' in essere o, se trattasi di credito fornitore, per i contratti per i quali sia stata presentata domanda di intervento prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Eventuali ampliamenti di linee di credito esistenti cosi' come future operazioni di credito all'esportazione a tassi di interesse difformi da quelli richiamati nel primo comma del presente articolo non potranno beneficiare dell'intervento agevolativo da parte del Mediocredito centrale.