IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 398, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, punto c) della suddetta legge n. 398/1987 il quale stabilisce che, per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono determinati, in attesa della emanazione di un'apposita tariffa, con riferimento ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla vigente tariffa ordinaria; Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1988, con il quale, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 398/1987, e' stata approvata la tariffa per il suddetto regime assicurativo dei lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari con riferimento alla tariffa ordinaria approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, allora vigente; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1988 che ha approvato la nuova tariffa ordinaria dei premi con decorrenza 1 luglio 1988; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 ottobre 1988; Ritenuta la necessita' di procedere all'approvazione della tariffa adottata nell'anzidetta delibera; Decreta: Art. 1. E' approvata la tariffa adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL con delibera del 18 ottobre 1988, concernente i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, nel testo annesso al presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo del comma 2, punto c), dell'art. 4 del d.l. n. 317/1987, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987, e' il seguente: " c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro". Note alle premesse: - Il D.M. 2 febbraio 1988 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1988. - Il D.M. 18 giugno 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.