IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto   l'art.  40  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   30   giugno    1965,    n.    1124,
sull'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
  Vista  la  legge  3  ottobre  1987,  n. 398, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme
in  materia  di  tutela  dei  lavoratori  italiani operanti nei Paesi
extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate  dai  fondi
speciali gestiti dall'INPS;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4, comma 2, punto c) della suddetta
legge n. 398/1987 il quale stabilisce che, per i lavoratori  italiani
operanti  nei  Paesi  extracomunitari,  i  premi  per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali  sono
determinati,  in  attesa della emanazione di un'apposita tariffa, con
riferimento ai valori medi dei  sottogruppi  previsti  dalla  vigente
tariffa ordinaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio 1988, con il quale, ai
sensi del citato art. 4 della legge n. 398/1987, e'  stata  approvata
la  tariffa  per  il  suddetto  regime  assicurativo  dei  lavoratori
operanti nei  Paesi  extracomunitari  con  riferimento  alla  tariffa
ordinaria approvata con decreto ministeriale 14 novembre 1978, allora
vigente;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 giugno 1988 che ha approvato la
nuova tariffa ordinaria dei premi con decorrenza 1› luglio 1988;
  Vista   la  delibera  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL nella seduta del 18 ottobre 1988;
  Ritenuta  la necessita' di procedere all'approvazione della tariffa
adottata nell'anzidetta delibera;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la tariffa adottata dal consiglio di amministrazione
dell'INAIL con delibera del 18 ottobre 1988, concernente i premi  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali  per  i  lavoratori   italiani   operanti   nei   Paesi
extracomunitari, nel testo annesso al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
             -  Il  testo del comma 2, punto c), dell'art. 4 del d.l.
          n.  317/1987, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge n.  398/1987, e' il seguente:
              "  c)  per  il regime assicurativo contro gli infortuni
          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  nelle  misure
          previste  da  apposita  tariffa  approvata  con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale su  delibera
          dell'INAIL.  In  attesa dell'emanazione di detta tariffa, i
          premi  sono  determinati  in  base  ai  valori   medi   dei
          sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello
          Stato estero sia obbligatoria  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali e il
          datore di lavoro dimostri di aver ottemperato  ai  relativi
          obblighi,   i  predetti  valori  sono  ridotti,  in  misura
          corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".
          Note alle premesse:
            -  Il  D.M.  2  febbraio  1988  e'  stato  pubblicato nel
          supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale  n.  97
          del 27 aprile 1988.
             -  Il  D.M.  18  giugno  1988  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988.