IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,   recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n.   475,   recante
disposizioni   urgenti   in   materia   di   smaltimento  di  rifiuti
industriali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente di concerto con il
Ministro della marina mercantile in data 22  ottobre  1988,  n.  457,
recante norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti,
in particolare l'art. 16, comma 2;
  Considerato  che  per  motivi  tecnici l'Istituto Poligrafico dello
Stato non e' in grado  di  consegnare  in  tempo  utile  i  moduli  e
bollettini originali per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Per  l'esportazione  ed  importazione  dei  rifiuti e di rifiuti di
metalli  destinati  al  riutilizzo,  rigenerazione  o   riciclo   gli
interessati  sono  autorizzati  ad utilizzare moduli e bollettini non
originali fino alla data del 31 marzo  1989,  purche'  conformi  agli
allegati  del  citato  decreto  n. 457 del 22 ottobre 1988 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 febbraio 1989
                                           Il Ministro dell'ambiente
                                                     RUFFOLO
Il Ministro della marina mercantile
           PRANDINI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             Il testo dell'art. 16, comma 2, del D.M. n. 457/1988, e'
          il seguente:
             "2.  Per i primi sessanta giorni di vigenza del presente
          decreto gli  interessati  sono  autorizzati  ad  utilizzare
          moduli  e  bollettini  non  originali purche' conformi agli
          allegati del presente decreto".