IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 febbraio 1988 che disciplina il
rilascio delle autorizzazioni  internazionali  per  il  trasporto  di
merci su strada (Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1988, n. 67);
  Considerato  il  sistema  viario del tutto particolare che incanala
forzatamente il traffico degli automezzi sull'autoporto  di  Fernetti
in "pista chiusa";
  Tenuto  conto della brevita' del percorso su territorio italiano in
"pista  chiusa"  dal  confine  fino  all'autoporto  di  Fernetti   da
ragguagliarsi a circa 150 m;
  Tenuta  presente la ricorrente presenza di carichi all'esportazione
il cui contratto di trasporto su strada  o  ferrovia  viene  previsto
dalle  localita'  di  origine  al  confine italo-jugoslavo per la cui
prosecuzione al trasporto si richiede il  trasbordo  delle  merci  su
automezzi esteri;
  Riconosciuto  che  tale  sistema  di trasporto si verifica anche in
senso inverso;
  Considerato  che  al momento tale trasbordo su automezzi esteri non
puo' essere effettuato nell'autoporto di  Fernetti  in  quanto  detti
automezzi,  per  poter  percorrere  i  150  m  di  pista  chiusa fino
all'autoporto, debbono utilizzare le autorizzazioni bilaterali e cio'
non sembra utile in quanto le autorizzazioni debbono essere impiegate
per trasporti con percorrenza piu' ampia;
  Considerato  ancora che le operazioni di trasbordo nei termini piu'
sopra ricordati - anche per  la  particolare  struttura  e  finalita'
dell'autoporto  di  Fernetti  che  e'  contemporaneamente  dogana  di
confine e centro di smistamento merci - costituiscono in potenza  una
delle operazioni elettive della cennata struttura pubblica;
  Riconosciuta  la  necessita' di porre l'autoporto di Fernetti nella
condizione di poter svolgere tutte le varie forme di attivita' per le
quali e' stato espressamente progettato e realizzato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Viene  limitato  ad  un  numero  di trecento autorizzazioni mensili
l'accesso  all'autoporto  di  Fernetti  per  gli   automezzi   esteri
provenienti  dal  confine  italo-jugoslavo  e  destinati a caricare o
trasbordare merci  italiane  in  esportazione,  ivi  trasportate  con
automezzi italiani o dalle Ferrovie dello Stato.
  Viene  liberalizzato l'accesso di automezzi esteri all'autoporto di
Fernetti quando trasportino merci estere all'importazione in Italia e
destinate  ad  essere  trasbordate  su automezzi italiani o su vagoni
ferroviari o depositate nei locali magazzini.
  La  medesima  liberalizzazione vale per gli automezzi esteri quando
debbano raggiungere l'autoporto di Fernetti  o  per  scaricare  merci
destinate all'esportazione, depositate nei locali magazzini doganali,
o per trasbordare merci da caricare di Paesi terzi.