IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979 che stabilisce le  norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto   in   particolare   l'art.  3  del  sopra  indicato  decreto
ministeriale  9  dicembre  1983  che  prevede  la   possibilita'   di
autorizzare  per  particolari  esigenze  connesse  alla  produzione e
commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari  menzioni
aggiuntive;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie  per  la  commercializzazione  dei  vini  da  tavola  con
indicazione   geografica,  prodotti  con  le  uve  provenienti  dalla
vendemmia 1987;
  Visto  il  proprio  decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni  geografiche  e
relative  indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
  Viste  le  richieste  avanzate  dalla  regione Sardegna tendenti ad
ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto  ministeriale  9  dicembre  1983,  l'integrazione  di  alcune
indicazioni geografiche, di vini da  tavola  prodotti  nella  regione
Sardegna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini
derivano o con indicazioni aggiuntive atte  a  contraddistinguere  le
metodologie   di  produzione  o  la  identificazione  delle  zone  di
produzione dei vini stessi;
  Considerate  valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a
sostegno delle richieste di cui trattasi;
  Ritenuto  in  conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza
di consentire in via transitoria a taluni  vini  da  tavola  prodotti
nella  regione  Sardegna  da  uve  provenienti  dalla  vendemmia 1988
l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate,  in  aggiunta  alle
indicazioni  geografiche  ammesse  dal  citato decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  dal  decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini  da  tavola  della  regione
Sardegna  e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione
degli  stessi  le  sottoelencate  indicazioni  geografiche   con   le
specifiche  menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di
vitigni ed altre indicazioni:
 
Indicazione geografica         Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
          ___                                   ___
 
  "Mogoro"                Monica
  "Planargia"             Malvasia
  "Sorres"                Nuragus
  "Valle del Tirso"       Moscato e Nieddera; Bianco,
                           Rosso e Rosato
 
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 febbraio 1989
                                                 Il Ministro: MANNINO