IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilita' di autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni aggiuntive; Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1987; Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988; Viste le richieste avanzate dalla regione Sardegna tendenti ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione Sardegna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le metodologie di produzione o la identificazione delle zone di produzione dei vini stessi; Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a sostegno delle richieste di cui trattasi; Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti nella regione Sardegna da uve provenienti dalla vendemmia 1988 l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378; Decreta: Articolo unico Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione Sardegna e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di vitigni ed altre indicazioni: Indicazione geografica Riferimenti ed indicazioni aggiuntive ___ ___ "Mogoro" Monica "Planargia" Malvasia "Sorres" Nuragus "Valle del Tirso" Moscato e Nieddera; Bianco, Rosso e Rosato Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 febbraio 1989 Il Ministro: MANNINO