IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  24 novembre 1984 concernente
"Norme di sicurezza antincendio per il trasporto,  la  distribuzione,
l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas  naturale  con  densita' non
superiore a 0,8";
  Vista  la  norma  UNI-ISO  4437 del luglio 1988 relativa ai tubi di
polietilene (PE) per condotte interrate per la distribuzione  di  gas
combustibili;
  Rilevata la necessita' di sostituire il dettato richiamato al punto
3.1.4, lettera a), del decreto  ministeriale  24  novembre  1984  per
uniformarlo alla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988;
  Preso  atto  che  il  comitato  centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi di cui agli articoli 10  e  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982, n. 577, ha convenuto
sull'opportunita' di procedere a tale aggiornamento;
                               Decreta:
  La  norma  UNI  7614  -  84  di cui al punto 3.1.4, lettera a), del
decreto ministeriale 24 novembre 1984, specificato  in  premessa,  e'
sostituita dalla norma UNI-ISO 4437 del luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 febbraio 1989
                                                    Il Ministro: GAVA
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'articolo unico:
             Il testo vigente del punto 3.1.4 della sezione terza del
          decreto ministeriale 24 novembre 1984, come modificato  dal
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
          "3.1.4. TUBI DI POLIETILENE.
             a) Processo di fabbricazione.
             I  tubi  da  impiegare per la costruzione delle condotte
          devono  essere  fabbricati  con   resine   derivate   dalla
          polimerizzazione  dell'etilene  opportunamente stabilizzate
          con nerofumo. Devono essere impiegati  i  tipi  A  o  B  di
          polietilene  come  definiti  dalla  norma  UNI-ISO 4437 del
          luglio 1988 e che abbiano una tensione  a  trazione  minima
          garantita,  alla quale il tubo e' in grado di resistere per
          50 anni a 20›C, non minore di 6,5 N/mm2.
             I tubi sono formati per estrusione.
             b) Caratteristiche chimico-fisiche.
             Il  polietilene impiegato nella formazione dei tubi deve
          avere:
              una massa volumica superiore a C,930 g/cm3.
              un contenuto di nerofumo non minore del 2% in massa.
             c) Caratteristiche meccaniche.
             Sui tubi deve essere controllato a campione:
              il  valore  della  tensione al punto di snervamento che
          non deve essere inferiore a 19 N/mm2 per polietilene tipo A
          ed a 15 N/mm2 per polietilene tipo B;
              il   valore   della  tensione  a  cui  corrisponde  una
          pressione interna alla quale  uno  spezzone  di  tubo  deve
          resistere  per  170h  a  80›C;  tale valore non deve essere
          inferiore a 3 N/mm2 per polietilene tipo A ed a 4 N/mm2 per
          polietilene tipo B.
             d) Prove e controlli di officina.
             Su  tutti  i  tubi  deve  essere  eseguita  la  prova  a
          pressione idraulica.
             Devono essere inoltre controllati a campione il diametro
          e lo spessore.
             e) Rispondenza alle prescrizioni e valutazione.
   I  tubi,  ove  non  diversamente  prescritto  da questa normativa,
devono essere prodotti, controllati e marcati secondo le prescrizioni
delle  norme  UNI  corrispondenti o, in mancanza, secondo altre norme
applicabili, anche estere".