IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale in vista dello svolgimento del campionato mondiale di calcio del 1990, attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il compito di definire con proprio decreto un piano unitario ed organico di interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione dei servizi tecnologici specificamente connessi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; Visto l'art. 4, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 465/1988, recante autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni sopra specificati nonche' al C.O.N.I., entro il limite di 35 miliardi, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti nel predetto piano; Ritenuta la necessita' di definire detto piano di interventi indicando l'ammontare dei mutui da stipularsi con la Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990 e da parte del C.O.N.I.; Ritenuta, altresi', la necessita' di assicurare la omogeneita' dei servizi tecnologici nei dodici impianti che ospiteranno le manifestazioni calcistiche, sia mediante l'uniformita' progettuale, sia mediante l'affidamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nel piano ad un unico soggetto che ne assuma unitariamente la responsabilita' anche tecnica; Visto il comma 3 del citato art. 4 del decreto-legge n. 465/1988, il quale attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo l'alta vigilanza sulla realizzazione degli interventi assistiti da finanziamento pubblico, nonche' la nomina delle commissioni per la loro collaudazione anche in corso d'opera; Sentito, nella seduta del 23 febbraio 1989, il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92; Decreta: Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare l'uniformita' ed omogeneita' dei servizi di informatica e di telecomunicazioni, nonche' dei connessi servizi, impianti e sistemi tecnologici negli stadi e nelle strutture adibite ai servizi stampa nelle citta' prescelte per lo svolgimento delle gare del campionato mondiale di calcio del 1990, ed allo scopo di assicurare una responsabilita' unitaria per la progettazione, la realizzazione e la garanzia di funzionalita' delle opere necessarie, e' istituita un'apposita commissione tecnico-amministrativa con l'incarico di: a) individuare un unico consorzio di imprese, cui partecipino in forma almeno maggioritaria aziende del settore delle partecipazioni statali e che risulti pienamente idoneo alla progettazione e realizzazione dell'intero piano coordinato degli interventi di cui al presente decreto; b) valutare in linea tecnica l'idoneita' del progetto unitario di massima predisposto dal consorzio di cui sub a) con particolare riguardo al rispetto delle esigenze di interconnessione ed organicita' imposte dalla specifica destinazione delle strutture tecnologiche da realizzare; c) dare atto della conformita' dei singoli progetti esecutivi di pertinenza degli enti indicati dal comma 3 rispetto al progetto complessivo di cui sub b). 2. La commissione tecnico-amministrativa di cui al comma precedente, presieduta da un magistrato amministrativo e composta di otto esperti, di cui due designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, due dal Ministro del turismo e dello spettacolo, due dalla commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sara' nominata con successivo decreto. Le designazioni devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo entro quindici giorni dalla data della richiesta e la commissione e' validamente costituita quando, decorso il predetto termine, gli esperti designati raggiungano almeno la meta' del numero previsto, salvo integrazioni successive. 3. Gli enti indicati al comma 1 dell'articolo seguente provvedono all'attuazione del piano di interventi definito con il presente decreto, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, mediante l'affidamento in concessione della progettazione e della realizzazione delle opere al medesimo consorzio di imprese individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), a norma degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e con le deroghe previste dalle lettere b) e d) dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584. 4. Le attrezzature tecnologiche realizzate in attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, di proprieta' dei comuni e del C.O.N.I. per la parte di rispettiva pertinenza, dopo la conclusione del campionato mondiale di calcio del 1990 potranno essere utilizzati al servizio permanente degli impianti sportivi o in altri servizi facenti capo ai comuni medesimi ed al C.O.N.I.