IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre  1988, n. 465, recante misure
urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche,
ricettive  e tecnologiche, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto-legge,
il quale in vista dello svolgimento del campionato mondiale di calcio
del  1990,  attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il
compito di definire con proprio decreto un piano unitario ed organico
di  interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione
dei servizi tecnologici specificamente connessi  agli  interventi  di
cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo  1987,
n. 65;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 465/1988,
recante autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere  ai
comuni  sopra  specificati nonche' al C.O.N.I., entro il limite di 35
miliardi, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato  per
la realizzazione degli interventi previsti nel predetto piano;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  detto  piano  di interventi
indicando l'ammontare dei mutui da stipularsi con la Cassa depositi e
prestiti  da  parte dei comuni destinati ad ospitare gli incontri del
campionato mondiale di calcio del 1990 e da parte del C.O.N.I.;
  Ritenuta,  altresi', la necessita' di assicurare la omogeneita' dei
servizi  tecnologici  nei  dodici   impianti   che   ospiteranno   le
manifestazioni  calcistiche,  sia mediante l'uniformita' progettuale,
sia  mediante  l'affidamento  della  realizzazione   di   tutti   gli
interventi  previsti  nel  piano  ad  un unico soggetto che ne assuma
unitariamente la responsabilita' anche tecnica;
  Visto  il  comma 3 del citato art. 4 del decreto-legge n. 465/1988,
il quale attribuisce al  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo
l'alta  vigilanza  sulla  realizzazione degli interventi assistiti da
finanziamento pubblico, nonche' la nomina delle  commissioni  per  la
loro collaudazione anche in corso d'opera;
  Sentito,  nella  seduta  del  23  febbraio  1989,  il  Comitato  di
coordinamento per la programmazione  dell'impiantistica  sportiva  di
cui  all'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Allo  scopo  di  assicurare  l'uniformita'  ed  omogeneita' dei
servizi di informatica e di telecomunicazioni, nonche'  dei  connessi
servizi, impianti e sistemi tecnologici negli stadi e nelle strutture
adibite ai servizi stampa nelle citta' prescelte per  lo  svolgimento
delle  gare del campionato mondiale di calcio del 1990, ed allo scopo
di assicurare una responsabilita' unitaria per la  progettazione,  la
realizzazione  e la garanzia di funzionalita' delle opere necessarie,
e'  istituita  un'apposita  commissione  tecnico-amministrativa   con
l'incarico di:
    a)  individuare un unico consorzio di imprese, cui partecipino in
forma almeno maggioritaria aziende del settore  delle  partecipazioni
statali   e  che  risulti  pienamente  idoneo  alla  progettazione  e
realizzazione dell'intero piano coordinato degli interventi di cui al
presente decreto;
    b) valutare in linea tecnica l'idoneita' del progetto unitario di
massima predisposto dal consorzio  di  cui  sub  a)  con  particolare
riguardo   al   rispetto   delle   esigenze  di  interconnessione  ed
organicita' imposte  dalla  specifica  destinazione  delle  strutture
tecnologiche da realizzare;
    c)  dare atto della conformita' dei singoli progetti esecutivi di
pertinenza degli enti indicati  dal  comma  3  rispetto  al  progetto
complessivo di cui sub b).
  2.   La   commissione   tecnico-amministrativa   di  cui  al  comma
precedente, presieduta da un magistrato amministrativo e composta  di
otto  esperti,  di cui due designati dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, due dal Ministro del turismo e  dello  spettacolo,
due  dalla  commissione  interregionale  prevista  dall'art. 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e due dall'Associazione  nazionale  dei
comuni   italiani,   sara'   nominata   con  successivo  decreto.  Le
designazioni devono  pervenire  al  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo  entro  quindici  giorni  dalla  data della richiesta e la
commissione e' validamente costituita  quando,  decorso  il  predetto
termine, gli esperti designati raggiungano almeno la meta' del numero
previsto, salvo integrazioni successive.
  3.  Gli  enti indicati al comma 1 dell'articolo seguente provvedono
all'attuazione del piano  di  interventi  definito  con  il  presente
decreto,  ciascuno  per  la  parte di rispettiva competenza, mediante
l'affidamento   in   concessione   della   progettazione   e    della
realizzazione   delle   opere   al   medesimo  consorzio  di  imprese
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), a norma  degli
articoli  1  e 3, primo comma, della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e
con le deroghe previste dalle lettere b) e d) dell'art. 5 della legge
8 agosto 1977, n. 584.
  4.  Le  attrezzature  tecnologiche  realizzate  in attuazione degli
interventi previsti dal presente decreto, di proprieta' dei comuni  e
del   C.O.N.I.  per  la  parte  di  rispettiva  pertinenza,  dopo  la
conclusione del campionato  mondiale  di  calcio  del  1990  potranno
essere utilizzati al servizio permanente degli impianti sportivi o in
altri servizi facenti capo ai comuni medesimi ed al C.O.N.I.