IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  127  del  testo  unico,  approvato  con  decreto del
Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale
stabilisce  che  per  i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
  Visto   il   decreto   ministeriale  10  ottobre  1985  recante  la
regolamentazione   della   "gestione   per   conto    dello    Stato"
dell'assicurazione   contro  gli  infortuni  dei  dipendenti  statali
attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2  prevede  che
le  amministrazioni  dello  Stato  rimborsino all'INAIL, oltre che le
prestazioni assicurative erogate a norma del  citato  testo  unico  e
successive  modificazioni  e integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione e le spese medico-legali, nonche' le  spese  generali
di  amministrazione  delle rendite, secondo importi unitari calcolati
in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero
delle rendite afferenti la "gestione per conto dello Stato", rispetto
ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;
  Visto  il  comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce che gli  importi  unitari  come  sopra  determinati,  sono
approvati  dal  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base  del  conto  consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
  Considerato  che dalle risultanze relative all'esercizio 1986 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla  gestione  di  che
trattasi  quali  spese  generali  di amministrazione medico-legali ed
integrative L. 13.332.808.269, a fronte di 21.064 casi di  infortunio
denunciati,  e  quali spese generali di amministrazione delle rendite
L. 736.316.925 a fronte di 20.745 rendite gestite;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,
scaturenti dalla "gestione per conto dello Stato" gestita dall'INAIL,
che   le   amministrazioni  statali  interessate  debbono  rimborsare
annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art.  2  del  decreto
ministeriale  10  ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1986,
nella seguente misura:
   L.  632.966,59, per ogni infortunio denunciato, per spese generali
di amministrazione, medico-legali ed integrative;
   L.  35.493,71,  per  ogni rendita in vigore, per spese generali di
amministrazione delle rendite.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 gennaio 1989
                                    Il Ministro del tesoro
                                             AMATO
 
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
         FORMICA