IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di dare l'avvio
agli  improrogabili  interventi  nella  citta' di Roma, utilizzando i
fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di coordinare i
predetti  interventi  con  quelli  gia' in corso attraverso strumenti
giuridico-amministrativi,    che    consentano   lo   snellimento   e
l'accelerazione   di   procedure,   nel   rispetto   delle  autonomie
costituzionalmente garantite;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1› marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della  pubblica  istruzione,  dei  trasporti,  per i beni culturali e
ambientali,   dell'ambiente,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In  vista della disciplina che prevedera' le misure permanenti,
sia   istituzionali  che  finanziarie,  per  la  soddisfazione  delle
esigenze   di   Roma,  capitale  della  Repubblica,  ed  al  fine  di
razionalizzare   l'intervento   pubblico   per   Roma,   evitando  la
dispersione delle risorse disponibili, il presente decreto stabilisce
le  disposizioni  per  il  coordinamento  degli  interventi in corso,
nonche'  interventi  urgenti.  A tal fine il Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree
urbane,  convoca  tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad
ordinamento  autonomo,  gli  enti pubblici, nazionali e locali, anche
economici,  nonche' le societa' concessionarie di pubblici servizi ed
ogni altro soggetto competente, per coordinare la realizzazione degli
interventi  in  base  agli  stanziamenti  disponibili nei programmi o
bilanci dei predetti soggetti.
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
Ministro  per  i problemi delle aree urbane, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  determina con proprio decreto le opportune
misure  di coordinamento degli interventi. Il Ministro per i problemi
delle   aree   urbane   formula   la  propria  proposta,  sulla  base
dell'istruttoria  di  cui  al  comma  1, sentiti la regione Lazio, la
provincia  di  Roma  ed  il  comune  di  Roma,  previo  parere  delle
competenti  commissioni  parlamentari.  Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri individua le modalita' di coordinamento, anche
integrativo,  ed  i  tempi per la realizzazione degli interventi, ivi
compresi  quelli  eventualmente  in  corso;  sostituisce, a tutti gli
effetti,  i  provvedimenti  amministrativi  relativi  alla  eventuale
sdemanializzazione  dei  beni  demaniali  da dismettere; determina le
modalita'  di  trasferimento  dei  beni  pubblici  ai fini della loro
riutilizzazione.  Il  decreto  equivale  a  dichiarazione di pubblica
utilita',  urgenza  ed  indifferibilita'  delle  opere  connesse agli
interventi previsti.
  3.  Le  amministrazioni, le aziende, gli enti e i soggetti comunque
competenti  alla  realizzazione  degli  interventi  adottano  entro i
termini  prefissati, il progetto delle opere, lo schema di contratto,
il capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni
dello  Stato,  alle  regioni  e  agli  enti locali comunque tenuti ad
assumere  atti  d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e
nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.
  4.  Il  Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta dei
soggetti  competenti  alla  realizzazione  degli  interventi, convoca
un'apposita  conferenza  alla  quale  partecipano  i responsabili dei
competenti   uffici  delle  amministrazioni  e  degli  enti  statali,
regionali e locali di cui al comma 3.
  5.  La  conferenza  acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla   compatibilita'   del  progetto  con  le  esigenze  ambientali,
territoriali,  paesaggistiche  e  culturali  ed entro quindici giorni
dalla convocazione si esprime su di esso.
  6.  L'approvazione,  se  deliberata  all'unanimita', sostituisce ad
ogni  effetto  gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni,
le  approvazioni,  i  nulla  osta, i pareri e le valutazioni previsti
dalle  leggi  statali e regionali, ivi compresi quelli concernenti la
materia   paesaggistica,   ambientale   e  storico-monumentale.  Essa
comporta,  per  quanto  occorre,  variante  anche  integrativa  degli
strumenti  urbanistici,  nonche'  dei  piani regolatori aeroportuali,
senza necessita' di ulteriori approvazioni.
  7.  In  assenza  di unanimita' e su motivata richiesta del soggetto
competente alla realizzazione dell'opera, si provvede con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio  medesimo.  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri ha gli stessi effetti previsti dal comma 6.
  8.  Devono  in  ogni  caso  essere rispettate le disposizioni della
legge  13  settembre  1982,  n.  646,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  nonche'  quelle  relative  ai  vincoli previsti dalla
legislazione     in     materia     paesaggistica,    ambientale    e
storico-monumentale.
  9.  Tutti i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi
sono  tenuti  ad adottare gli atti necessari alla loro attuazione nei
tempi  e  con  le  modalita' indicati nel decreto di cui al comma 2 e
provvedono,  nell'ambito  delle proprie attribuzioni, all'affidamento
degli interventi, anche integrati, per lotti funzionali.
  10.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il
Ministro  per  i  problemi  delle aree urbane, vigila sull'attuazione
degli  interventi  e,  nei  casi  in  cui  i  soggetti competenti non
provvedano  nei  termini  prefissati, invita il soggetto inadempiente
alla   tempestiva  esecuzione,  assegnando  al  riguardo  un  congruo
termine.  In  caso di persistenza dell'inadempimento, su proposta del
Ministro per i problemi delle aree urbane, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio
medesimo,  viene nominato un commissario che provvede in sostituzione
del    soggetto    inadempiente    utilizzando,    ove    necessario,
l'organizzazione,  le strutture ed i servizi del soggetto sostituito,
acquisendo  tutti gli atti ed utilizzando i finanziamenti finalizzati
all'intervento.
  11.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  organica  per Roma
capitale.
  12.  Per  l'anno  1989  e' concesso al comune di Roma un contributo
straordinario  di  lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese
relative  alla  realizzazione  del sistema direzionale orientale, del
Parco archeologico dell'Appia, nonche' delle infrastrutture connesse.
A  valere  sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20
miliardi  puo' essere utilizzata per le attivita' di progettazione ed
una somma non superiore a lire 40 miliardi puo' essere utilizzata per
l'acquisizione,  anche  mediante esproprio, delle aree necessarie. Si
applicano le norme di cui ai commi da 3 a 9.
  13.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 12 si provvede
a  carico  delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo
1585  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1989.