IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai  comuni
e per assicurare i  necessari  finanziamenti  agli  enti  locali  per
l'anno 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e  commisurazione
                            dell'imposta 
  1. A decorrere dall'anno 1989, e' istituita l'imposta comunale  per
l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e  professioni  e  di
imprese, limitatamente, per le  imprese  agricole,  all'attivita'  di
commercializzazione di prodotti  agricoli  effettuata  da  produttori
agricoli, al di fuori del fondo, in locali  aperti  al  pubblico.  La
nozione di esercizio di imprese e di arti e  professioni  e'  assunta
come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2. L'imposta e' dovuta dalle persone  fisiche,  dalle  societa'  di
ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute,  dagli  enti
pubblici o privati,  dai  consorzi,  dalle  altre  organizzazioni  di
persone o beni, che esercitano le  attivita'  indicate  nel  comma  1
anche se per periodi limitati nel corso dell'anno. 
  3. L'imposta e' dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
  4. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e  per
classi di superficie  utilizzata,  secondo  l'allegata  tabella.  Per
superficie si intende quella dei  locali  e  delle  aree  attrezzate,
direttamente utilizzate per l'esercizio delle attivita' indicate  nel
comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle  aree
destinate alla produzione, distribuzione  ed  erogazione  di  energia
elettrica, gas, acqua, calore,  di  servizi  di  telecomunicazione  e
radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata  agli
impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n.  1110,  ed
al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.  1696,  convertito  dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree  destinate
a parcheggio gratuito per i dipendenti e  per  i  clienti,  a  strade
ferrate, ad  autostrade,  alle  attivita'  aeroportuali,  portuali  e
autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per  cantieri
edili. La superficie delle  aree  scoperte  attrezzate,  direttamente
utilizzate, e' computata in ragione del dieci per cento. 
  5. In caso  di  esercizio  dell'attivita'  senza  utilizzazione  di
locali od aree attrezzate,  ovvero  di  esercizio  dell'attivita'  in
forma ambulante, la misura dell'imposta e' quella della prima  classe
di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati
per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica
costruzione,  ovvero  piu'  locali  siti  in  costruzioni   contigue,
utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se  in  detti  locali  sono
esercitate attivita' diverse, l'imposta  e'  dovuta  con  riferimento
all'attivita' alla quale e' destinata prevalentemente  la  superficie
utilizzata. 
  6. L'imposta e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1›
gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in
relazione alle attivita' e alle superfici alla stessa data. L'imposta
non e' dovuta dall'anno successivo a quello  di  presentazione  della
dichiarazione di cessazione dell'attivita' agli effetti  dell'imposta
sul valore aggiunto. 
  7. L'imposta e' dovuta al comune nel cui territorio sono situati  i
locali o le aree ove e' esercitata l'attivita'. In caso  di  mancanza
di locali od aree destinati all'esercizio dell'attivita',  ovvero  di
esercizio dell'attivita' in forma ambulante, l'imposta e'  dovuta  al
comune in cui il soggetto  passivo  ha  il  domicilio  fiscale.  Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente  comma,  si  assume  la
situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno. 
  8.  Non  sono  soggetti  all'imposta:  lo  Stato,  le  regioni,  le
province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i  comuni
ed i relativi consorzi od associazioni  con  personalita'  giuridica,
nonche' gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel  territorio
dello Stato,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
l'esercizio di attivita' commerciali,  di  cui  all'articolo  87  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Per  gli
esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie
eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura  ridotta
al 65 per cento. Per le attivita'  stagionali  esercitate  nel  corso
dell'anno per periodi non superiori, complessivamente,  a  sei  mesi,
l'imposta e' ridotta di un quarto. 
  9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella,  sono
adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno  e  del  tesoro,  in  relazione  al  tasso  di
inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere  dal
1989, ovvero, quando  il  tasso  di  inflazione  abbia  superato  nel
periodo trascorso il  10  per  cento,  con  effetto  dal  1›  gennaio
dell'anno successivo.