IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   24   dicembre   1969,  n.  990,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi,
con  la  quale  sono  state  stabilite  le  tariffe  dei  premi   per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1› marzo 1988 al 28 febbraio 1989;
  Considerato che non e' stato possibile approvare nel termine del 28
febbraio 1989 le tariffe  dei  premi  e  le  condizioni  generali  di
polizza  dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 30
aprile 1989 le tariffe e le  condizioni  generali  di  polizza  della
predetta  assicurazione  stabilite  dalla  citata delibera n. 8/1988,
allo scopo di consentire la  determinazione  delle  nuove  tariffe  e
condizioni    generali    di    polizza   da   parte   del   Comitato
interministeriale prezzi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1› marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Fino  al  30  aprile  1989  restano  ferme,  per i contratti di
assicurazione   della   responsabilita'   civile   derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi
e le condizioni generali di polizza stabilite  con  il  provvedimento
del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988.
  2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno
vigore dal 1› maggio 1989 al 30 aprile 1990.