IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; Vista la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 marzo 1988 al 28 febbraio 1989; Considerato che non e' stato possibile approvare nel termine del 28 febbraio 1989 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare al 30 aprile 1989 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla citata delibera n. 8/1988, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988. 2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1 maggio 1989 al 30 aprile 1990.