IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Considerato che presso la pretura di Roma e' in corso una procedura
esecutiva ad istanza di Madkour Amer Shazely  Mohamed  nei  confronti
dell'ambasciata  dello  Stato  del  Kuwait in Roma, avente ad oggetto
somme di denaro depositate presso il Banco  di  Santo  Spirito,  come
risulta  da informazioni fornite dalla V sezione civile della pretura
di Roma;
  Vista l'istanza dell'ambasciatore in Italia dello Stato del Kuwait,
in data 17 ottobre 1988, e la nota verbale del Ministero degli affari
esteri del Kuwait, in data 2 novembre 1988, con le quali si chiede, a
titolo di reciprocita', in applicazione  della  legge  italiana,  "la
revoca immediata" della procedura esecutiva di cui trattasi;
  Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata
italiana in Al Kuwait risulta che, pur non esistendo in  detto  Stato
leggi  nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni
di Stati esteri, e pur avendo l'ordinamento locale fatte  proprie  le
norme  della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni
diplomatiche, tuttavia tale  convenzione  non  risulta  costantemente
osservata,  essendo  state  in  piu'  occasioni  adottate decisioni a
carico di rappresentanze diplomatiche estere: ad esse e' stata  pero'
mai  data  esecuzione,  vigendo  l'impegno  assunto  dal  Governo del
Kuwait, piu' volte manifestato, di  assicurare  protezione  legale  e
generale   "a  conti  bancari  e  proprieta'  tutte"  delle  missioni
diplomatiche  accreditate  presso  lo  Stato  del  Kuwait;   che   la
situazione  cosi'  rappresentata,  anche  in  mancanza  di specifiche
disposizioni di legge, realizza nella  sostanza,  con  riguardo  alla
prassi   vigente,  una  condizione  di  rilevanza  analoga  a  quella
esistente in Italia per la sequestrabilita' e la  sottoposizione,  in
genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure
assoggettate  alla  previa  valutazione  dell'amministrazione;   che,
dunque,  nei  rapporti  fra  l'Italia e lo Stato del Kuwait esiste la
condizione di reciprocita' prevista del regio decreto-legge 30 agosto
1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;
  Attesa  la  inopportunita'  di  autorizzare  la  prosecuzione della
procedura  esecutiva  in  corso  presso  la  pretura  di   Roma,   in
considerazione  della possibile compromissione dei rapporti esistenti
fra l'Italia  e  il  Kuwait,  conformemente  al  parere  espresso  al
riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 20 gennaio 1989;
                               Decreta:
  Dichiara  la  sussistenza  della  condizione di reciprocita' fra la
Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait, ai sensi e per gli effetti
del  regio  decreto-legge  30  agosto 1925, n. 1621, convertito nella
legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza  la  prosecuzione  della
procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, su iniziativa
di Madkour Amer Shazely Mohamed, nei confronti dell'ambasciata  dello
Stato del Kuwait.
   Roma, addi' 25 febbraio 1989
                                                Il Ministro: VASSALLI