IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Considerato che presso la pretura di Roma e' in corso una procedura esecutiva ad istanza di Madkour Amer Shazely Mohamed nei confronti dell'ambasciata dello Stato del Kuwait in Roma, avente ad oggetto somme di denaro depositate presso il Banco di Santo Spirito, come risulta da informazioni fornite dalla V sezione civile della pretura di Roma; Vista l'istanza dell'ambasciatore in Italia dello Stato del Kuwait, in data 17 ottobre 1988, e la nota verbale del Ministero degli affari esteri del Kuwait, in data 2 novembre 1988, con le quali si chiede, a titolo di reciprocita', in applicazione della legge italiana, "la revoca immediata" della procedura esecutiva di cui trattasi; Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Al Kuwait risulta che, pur non esistendo in detto Stato leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, e pur avendo l'ordinamento locale fatte proprie le norme della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, tuttavia tale convenzione non risulta costantemente osservata, essendo state in piu' occasioni adottate decisioni a carico di rappresentanze diplomatiche estere: ad esse e' stata pero' mai data esecuzione, vigendo l'impegno assunto dal Governo del Kuwait, piu' volte manifestato, di assicurare protezione legale e generale "a conti bancari e proprieta' tutte" delle missioni diplomatiche accreditate presso lo Stato del Kuwait; che la situazione cosi' rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilita' e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Stato del Kuwait esiste la condizione di reciprocita' prevista del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263; Attesa la inopportunita' di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il Kuwait, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 20 gennaio 1989; Decreta: Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, su iniziativa di Madkour Amer Shazely Mohamed, nei confronti dell'ambasciata dello Stato del Kuwait. Roma, addi' 25 febbraio 1989 Il Ministro: VASSALLI