LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947,  n.  283,  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno
1981 e successive modificazioni concernente  l'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dello zucchero;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2251/88 del Consiglio del 19 luglio
1988 che  stabilisce,  per  la  campagna  1988-89,  fra  l'altro,  le
caratteristiche della qualita' tipo delle barbabietole;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2252/88 del Consiglio del 19 luglio
1988  che  fissa  per   la   campagna   1988-89   i   prezzi   minimi
rispettivamente delle barbabietole A e B;
  Visti  i  regolameni  CEE n. 1497/69 e n. 2571/69 della commissione
rispettivamente  del  12  e   22   dicembre   1969   concernenti   le
maggiorazioni  e  le  riduzioni  applicabili  anche  ai  prezzi delle
barbabietole in Italia;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio
1988 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L.  1.652
con decorrenza 1› gennaio 1989;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3200/88  della  commissione del 18
ottobre 1988 che stabilisce  talune  modalita'  di  applicazione  dei
tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio;
  Visto  il  regolameno  CEE  n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio
1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti
e   gli   accordi  interprofessionali  concernenti  l'acquisto  delle
barbabietole;
  Vista  la  delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure
di  intervento  nel  settore   bieticolo-saccarifero,   di   cui   al
decreto-legge  20  novembre  1981,  n. 694, convertito nella legge 29
gennaio 1982, n. 19;
  Tenuto   conto   dell'accordo   interprofessionale   stipulato  tra
produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;
  Sentita  la  Commissione  centrale  prezzi  nella  riunione  dell'8
febbraio 1989;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988
con tenore zuccherino del 16% all'atto  della  ricezione,  utilizzate
per  la produzione di zucchero bianco che rientrera' nei quantitativi
delle quote A,  e'  fissato  in  relazione  a  quanto  stabilito  per
l'Italia  dai regolamenti CEE n.  1785/81 e n. 2252/88 - in 42,59 ECU
per tonn. pari a L. 68.698 per tonn. +  IVA,  salvo  quanto  previsto
dall'accordo interprofessionale.
  2)  Il  prezzo  minimo  come  sopra descritto delle barbabietole da
zucchero  di  raccolto  1988  utilizzate  per   la   produzione   del
quantitativo  di zucchero bianco che risultera' attribuito alle quote
B, e' fissato - in relazione a quanto stabilito dal  regolamento  CEE
n. 1922/88 - in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 43.970 per tonn. + IVA,
salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.
  3)  Per  le  bietole  utilizzate  nella  campagna  1988-89  per  la
produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote A e  B,  l'aiuto
di  cui  all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, e'
riconosciuto, tenuto conto delle modalita' di cui al punto 4, lettera
a),  del  provvedimento  C.I.P. n. 48/81, nella misura di L. 20.081 +
IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino  del  16%,  salvo  quanto
previsto  dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti delle
disponibilita' finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa.
  4)  Per  la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3)
saranno emanate norme con successivo provvedimento C.I.P.
  5)  I  prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonche' l'aiuto di cui
al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno,
per  1/10%  di  tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo
interprofessionale:
    a) aumentati al minimo di:
    0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;
    0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;
    0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;
    b) diminuiti al massimo di:
    0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;
    0,750%  per  tenori  inferiori  al  15,5% e superiori o uguali al
14,5%;
    0,750% per tenori inferiori al 14,5%;
    c)  per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si
applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.
  6)  La  percentuale  del saccarosio di ogni partita di barbabietole
consegnate  per  la  lavorazione  a  zucchero  sara'   accertata   in
contradditorio secondo il metodo polarimetrico.
  Pure  in  contradditorio,  e  secondo  le modalita' in vigore nelle
campagne  precedenti,  dovranno  essere   accertati   il   peso,   il
campionamento  e  la  percentuale  di  tara per tutte le barbabietole
conferite  alle  fabbriche,  salvo   quanto   previsto   dall'accordo
interprofessionale.
  Il  corrispettivo  di  tali operazioni di controllo e' compreso nel
prezzo delle barbabietole.
  Le  spese  di  impianto  e di esercizio dei laboratori di analisi e
quelle per il trasporto dei campioni di  barbabietole  da  analizzare
sono a totale carico delle societa' saccarifere interessate.
  7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione
delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme  di  cui  al
regolamento   CEE   n.   206/68   e  successivi,  di  integrazione  o
modificazione,     nonche'     quanto      previsto      dall'accordo
interprofessionale.
   Roma, addi' 23 febbraio 1989
                         Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                        BATTAGLIA