LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19; Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 con la quale sono state stabilite le misure degli interventi previsti per il settore bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195/68, n. 48/81 e successive modifiche, nonche' i provvedimenti C.I.P. n. 24/87 e n. 13/88 concernenti, rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero; Visti i regolamenti CEE n. 1922/88, n. 2251/88 e n. 2252/88 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1988-89; Visti i regolamenti CEE n. 2185/88 e n. 3200/88 che fissano, rispettivamente, il tasso di cambio della lira verde in L. 1.652/ECU, nonche' talune modalita' di applicazione; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1988 e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote A e B per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio; Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89; Visto il provvedimento C.I.P. in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988; Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989; D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Per la campagna 1988-89 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonche' i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dai regolamenti CEE n. 2251/88 e n. 2252/88 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.613 per ECU, fino al 31 dicembre 1988 e di L. 1.652 a decorrere dal 1 gennaio 1989. 2) In conformita' a quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n. 13/88, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81, e' stabilito in L. 30,82 a kg netto di zucchero bianco. 3) Per la campagna 1988-89 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere a 1), a 2) e a3), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, da corrispondere secondo le modalita' di cui al punto 4), lettera a), di detto provvedimento, riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti: a1) ai produttori di barbabietole: L. 15.447 a q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1988-89; a2) ai produttori di zucchero: L. 5.712 a q.le netto. I predetti importi afferenti i punti a 1) e a2), saranno comunque corrisposti compatibilmente con le disponibilita' finanziarie che allo scopo affluiranno alla Cassa; a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81: l'importo dell'aiuto nazionale previsto dall'art. 46, par. 5, del predetto regolamento CEE sara' calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e modalita' stabiliti con il provvedimento C.I.P. n. 50/81, punto 3), lettera a3), e nel rispetto delle norme comunitarie al riguardo, limitatamente allo zucchero che rientra nel sistema che beneficia del rimborso comunitario delle spese di magazzinaggio. 4) In applicazione di quanto stabilito con i regolamenti CEE n. 2251/88 e n. 2252/88, la Cassa conguaglio zucchero e' autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi di zucchero di produzione nazionale e d'importazione smerciati in Italia dal 1 gennaio 1989 al giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale: a) ai produttori di barbabietole L. 1.313 ed alle industrie di trasformazione L. 1.012 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati; b) alle industrie di trasformazione, sulle quantita' rientranti nelle quote A e B esportate, quale differenza contributo spese di magazzinaggio, L. 137 per 100 kg netti di zucchero bianco; c) agli importatori di zucchero L. 2.325 a q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato. Le integrazioni di cui alla lettera a) di pertinenza dei bieticoltori vanno versate all'ABSI (Associazione bieticola saccarifera italiana), gia' denominata Fondo bieticolo nazionale, costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle societa' saccarifere vanno versate direttamente alle singole societa' in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse. Le modalita' di accertamento delle quantita' smerciate, sia di zucchero nazionale che di importazione, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la quale potra' avvalersi, per l'accertamento, a tal fine degli organi di polizia tributaria. 5) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera c) del punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati, previa documentazione probante. 6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera d), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, modificato dal provvedimento C.I.P. n. 4/86 del 22 gennaio 1986, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno - ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui al provvedimento C.I.P. n. 25/84 - e' fissato nella misura dei 2/3 del sovrapprezzo effettivamente pagato nell'importo fissato al precedente punto 2). 7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera a3), 4) e 5) saranno comunque contenute nei limiti delle disponibilita' finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1988-89, integrate da quelle provenienti dai precedenti esercizi nella misura autorizzata al punto 10) del provvedimento C.I.P. n. 2/1989. 8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa al termine dell'esercizio finanziario, saranno, salvo ulteriori disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato. Roma, addi' 23 febbraio 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA