IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di assicurare la continuita' dei servizi dell'Avvocatura dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.