IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   chiarire
l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  4
dell'articolo 6 della legge 15 ottobre  1986,  n.  664,  al  fine  di
assicurare la continuita' dei servizi dell'Avvocatura dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 3  e  4  dell'articolo  6  della
legge 15 ottobre 1986, n. 664,  si  interpretano  nel  senso  che  al
personale ivi disciplinato si  applica,  dalla  data  di  entrata  in
vigore    della    legge    stessa    e     fino     all'espletamento
dell'esame-colloquio  per  l'immissione  in  ruolo,  il   trattamento
previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  4
aprile 1947, n. 207.