IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti ed in particolare
l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi
di  regioni,  del  territorio  nazionale  delle  imprese  che debbono
provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i
sinistri  a  carico  del  "Fondo  di  garanzia  per  le vittime della
strada";
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, concernente la riorganizzazione della Direzione  generale  delle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  in  attuazione
dell'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 febbraio 1986 con il quale sono
state designate le imprese per il triennio 1986-1988;
  Vista  la  delibera  in  data  22  dicembre  1988  del consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che si e'
pronunciato, previo parere del comitato per il "Fondo di garanzia per
le vittime della  strada",  per  la  conferma  dell'incarico  di  cui
trattasi   alle  stesse  imprese  designate  con  il  citato  decreto
ministeriale 25 febbraio  1986,  con  le  modifiche,  in  materia  di
competenza  territoriale, indicate nel rapporto di detto comitato del
21 dicembre 1988;
                               Decreta:
  Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990,  a  provvedere  per  il  triennio  1›
gennaio 1989-31 dicembre 1991 alla liquidazione, agli aventi diritto,
delle somme ad essi dovute per i sinistri  a  carico  del  "Fondo  di
garanzia  per  le  vittime della strada", le seguenti imprese, per la
regione o gruppo di regioni del  territorio  nazionale  a  fianco  di
ciascuna impresa indicato:
     Impresa designata           Sede   Regione o gruppo di regioni
           ___                    ___              ___
Riunione Adriatica di
Sicurta' S.p.a. ovvero
RAS - L'Assicuratrice
italiana S.p.a.                  Milano     Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni
d'Italia S.p.a.                  Roma       Lazio, Basilicata,
                                            Calabria
Assicurazioni generali S.p.a.    Roma       Veneto, Friuli-Venezia
                                            Giulia, Campania
Societa' cattolica di
assicurazione - cooperativa
a responsabilita' limitata       Verona     Trentino-Alto Adige
Fondiaria incendio S.p.a.        Firenze    Toscana
Maa-Assicurazioni auto e
rischi diversi S.p.a., ovvero
MAA-Assicurazioni S.p.a.         Milano     Lombardia
Societa' Reale mutua di
assicurazioni                    Torino     Piemonte, Valle d'Aosta
SAI - Societa' assicuratrice
industriale S.p.a. ovvero SAI    Torino     Emilia Romagna, Repub
                                            blica di San Marino,
                                            Abruzzo, Molise, Sicilia
Sara assicurazioni S.p.a.        Roma       Umbria
Toro assicurazioni S.p.a.        Torino     Liguria, Sardegna
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 marzo 1989
                                               Il Ministro: BATTAGLIA