IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in attuazione dell'art. 28 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1986 con il quale sono state designate le imprese per il triennio 1986-1988; Vista la delibera in data 22 dicembre 1988 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che si e' pronunciato, previo parere del comitato per il "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1986, con le modifiche, in materia di competenza territoriale, indicate nel rapporto di detto comitato del 21 dicembre 1988; Decreta: Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio 1 gennaio 1989-31 dicembre 1991 alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato: Impresa designata Sede Regione o gruppo di regioni ___ ___ ___ Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a. ovvero RAS - L'Assicuratrice italiana S.p.a. Milano Marche, Puglia Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. Roma Lazio, Basilicata, Calabria Assicurazioni generali S.p.a. Roma Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania Societa' cattolica di assicurazione - cooperativa a responsabilita' limitata Verona Trentino-Alto Adige Fondiaria incendio S.p.a. Firenze Toscana Maa-Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., ovvero MAA-Assicurazioni S.p.a. Milano Lombardia Societa' Reale mutua di assicurazioni Torino Piemonte, Valle d'Aosta SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a. ovvero SAI Torino Emilia Romagna, Repub blica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia Sara assicurazioni S.p.a. Roma Umbria Toro assicurazioni S.p.a. Torino Liguria, Sardegna Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 marzo 1989 Il Ministro: BATTAGLIA