La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalita' di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 900/1976 reca: "Modificazione alle norme sui diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato". - La legge n. 59/1979 reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili".