IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 1988); Visto in particolare l'art. 17, comma 38, della citata legge che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonche' per le relative opere di adduzione; Considerato che, ai sensi della medesima disposizione, per le finalita' di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato; Considerato, altresi', che a norma dello stesso art. 17, comma 38, una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui e' riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali; Visto lo stesso art. 17, comma 42, che prescrive che per gli interventi di cui sopra i relativi progetti siano presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che detti criteri, in particolare, prevedano la revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo stesso; Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con la quale sono stati stabiliti i requisiti di ammissibilita' dei progetti nonche' gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare l'ordine di priorita' delle opere da realizzare contestualmente alla presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici, nonche' le modalita' ed i termini di presentazione degli elaborati progettuali; Vista la circolare ministeriale 28 giugno 1988, n. 279, con la quale, in conformita' a quanto stabilito nella deliberazione CIPE soprarichiamata, sono state fornite alle regioni e alle province autonome istruzioni circa le modalita' di presentazione degli elaborati progettuali e diramata la scheda-tipo da trasmettere, debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto; Vista la nota n. 5792/LL.PP. del 27 settembre 1988 con la quale la regione Valle d'Aosta ha trasmesso un unico intervento da finanziare relativo al progetto esecutivo di ristrutturazione e completamento delle reti idriche potabili del comune di Champorcher; Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sul detto progetto, ai fini della verifica della sua rispondenza ai requisiti di ammissibilita' nonche' del rispetto degli obiettivi prioritari fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)", e' autorizzata la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione autonoma Valle d'Aosta del mutuo finalizzato all'esecuzione dell'intervento sottoindicato: Importo da finanziare Denominazione dell'intervento (Lire x 1000) ___ ___ 1) Progetto esecutivo di ristrutturazione e completamento delle reti idriche potabili del comune di Champorcher . . . . . . . . . . . . . . .1.122.000 Roma, addi' 7 marzo 1989 Il Ministro: FERRI