IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato"  (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare  l'art. 17, comma 38, della citata legge che
autorizza il concorso dello Stato nella misura del  90%  della  spesa
ammissibile  risultante  dal progetto, necessaria per l'esecuzione da
parte  delle  regioni  di  opere  di   costruzione,   ampliamento   e
sistemazione  di  acquedotti non di competenza statale nonche' per le
relative opere di adduzione;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  medesima  disposizione, per le
finalita' di cui sopra, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire
360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutati in lire 40 miliardi
annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato;
  Considerato,  altresi', che a norma dello stesso art. 17, comma 38,
una quota non inferiore al 50% dei predetti mutui e'  riservata  agli
interventi da effettuare nelle regioni meridionali;
  Visto  lo  stesso  art.  17,  comma  42,  che prescrive che per gli
interventi di cui sopra  i  relativi  progetti  siano  presentati  al
Ministero  dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo
sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, prescrivendo, altresi', che
detti     criteri,    in    particolare,    prevedano    la    revoca
dell'autorizzazione alla concessione del mutuo nel  caso  in  cui  le
opere  relative al progetto finanziato non risultino avviate entro un
anno dalla data di concessione del mutuo stesso;
  Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 14 giugno 1988 con
la quale sono stati  stabiliti  i  requisiti  di  ammissibilita'  dei
progetti  nonche' gli obiettivi prioritari in base ai quali formulare
l'ordine di priorita' delle opere da realizzare contestualmente  alla
presentazione dei relativi progetti al Ministero dei lavori pubblici,
nonche' le modalita' ed i termini di  presentazione  degli  elaborati
progettuali;
  Vista  la  circolare  ministeriale  28  giugno 1988, n. 279, con la
quale, in conformita' a quanto  stabilito  nella  deliberazione  CIPE
soprarichiamata,  sono  state  fornite  alle  regioni e alle province
autonome  istruzioni  circa  le  modalita'  di  presentazione   degli
elaborati  progettuali  e  diramata  la  scheda-tipo  da trasmettere,
debitamente compilata, a corredo di ogni singolo progetto;
  Vista  la nota n. 5792/LL.PP. del 27 settembre 1988 con la quale la
regione Valle d'Aosta ha trasmesso un unico intervento da  finanziare
relativo  al  progetto  esecutivo di ristrutturazione e completamento
delle reti idriche potabili del comune di Champorcher;
  Viste  le  risultanze dell'istruttoria compiuta sul detto progetto,
ai  fini  della  verifica  della  sua  rispondenza  ai  requisiti  di
ammissibilita'   nonche'  del  rispetto  degli  obiettivi  prioritari
fissati dalla deliberazione CIPE datata 14 giugno 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della legge
11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)",
e' autorizzata  la  concessione  da  parte  della  Cassa  depositi  e
prestiti  a  favore  della  regione  autonoma Valle d'Aosta del mutuo
finalizzato all'esecuzione dell'intervento sottoindicato:
                                                    Importo
                                                 da finanziare
   Denominazione dell'intervento                 (Lire x 1000)
               ___                                    ___
1) Progetto esecutivo di ristrutturazione e
    completamento delle reti idriche potabili
    del comune di Champorcher  . . . . . . . . . . . . . . .1.122.000
   Roma, addi' 7 marzo 1989
                                                   Il Ministro: FERRI