IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› luglio 1980 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  e garantita del vino "Vino Nobile di Montepulciano" e ne
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  propri  decreti  7  dicembre  1982,  21 dicembre 1983, 13
dicembre 1984, 28 ottobre 1985, 8 novembre 1986 e 9 gennaio 1988  con
i    quali   sono   state   emanate   misure   transitorie   per   la
commercializzazione del vino D.O.C.G. "Vino Nobile di Montepulciano";
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e  le  modalita'  per  la
fabbricazione,  l'uso  ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza  di  adottare
misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino
di cui trattasi;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  consentire  la prosecuzione
della commercializzazione per  il  prodotto  che  abbia  ultimato  il
periodo  minimo di invecchiamento obbligatorio, utilizzando le misure
transitorie fino all'adozione di quelle definitive;
  Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di
avvalersi del servizio assicurato nelle  precedenti  vendemmie  dalla
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1›  gennaio  1989 e fino all'adozione delle misure
definitive previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   12  luglio  1963,  n.  930,  il  vino  "Vino  Nobile  di
Montepulciano" che abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento
potra'  essere  commercializzato  con  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita utilizzando  le  apposite  fascette  all'uopo
rilasciate  dalla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato ed
agricoltura di Siena.
  Dette    fascette    dovranno   recare   la   dicitura   "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste",  la  denominazione  del  vino,  la
serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed
il riferimento alla capacita' del  contenitore  e  dovranno,  a  cura
delle   ditte   imbottigliatrici,   essere   applicate  sui  relativi
contenitori in modo tale da impedire che il contenuto  possa  esserne
estratto senza la rottura delle fascette medesime.