IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita; Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino "Albana di Romagna" e ne e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il proprio decreto 1 febbraio 1988 con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino D.O.C.G. "Albana di Romagna"; Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalita' per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza di adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi; Ritenuta pertanto l'opportunita' di consentire la prosecuzione della commercializzazione per il vino D.O.C.G. "Albana di Romagna" utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive; Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di avvalersi del servizio assicurato nella precedente vendemmia dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna; Decreta: Art. 1. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino "Albana di Romagna" potra' essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, Forli' e Ravenna. Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime.