IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  in  particolare,  l'art. 7 del citato decreto del Presidente
della Repubblica che prevede  l'apposizione  di  un  contrassegno  di
Stato   sulle   bottiglie  ed  altri  recipienti  utilizzati  per  la
commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita;
  Vista  la  legge  6  marzo  1980,  n.  62,  contenente modifiche al
suddetto art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  e  garantita  del vino "Albana di Romagna" e ne e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  proprio decreto 1› febbraio 1988 con il quale sono state
emanate  misure  transitorie  per  la  commercializzazione  del  vino
D.O.C.G. "Albana di Romagna";
  Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e  le  modalita'  per  la
fabbricazione,  l'uso  ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui permane la situazione che ha determinato l'esigenza  di  adottare
misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino
di cui trattasi;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di  consentire  la prosecuzione
della commercializzazione per il vino D.O.C.G.  "Albana  di  Romagna"
utilizzando   le  misure  transitorie  fino  all'adozione  di  quelle
definitive;
  Ritenuta in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita' di
avvalersi del servizio assicurato nella  precedente  vendemmia  dalle
camere   di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Bologna, Forli' e Ravenna;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal  1›  gennaio  1989 e fino all'adozione delle misure
definitive previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino "Albana di Romagna" potra'
essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e
garantita  utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura   di
Bologna, Forli' e Ravenna.
  Dette    fascette    dovranno   recare   la   dicitura   "Ministero
dell'agricoltura e delle foreste",  la  denominazione  del  vino,  la
serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed
il riferimento alla capacita' del  contenitore  e  dovranno,  a  cura
delle   ditte   imbottigliatrici,   essere   applicate  sui  relativi
contenitori in modo tale da impedire che il contenuto  possa  esserne
estratto senza la rottura delle fascette medesime.