Con decreto ministeriale n. 1/686 del 20 febbraio 1989 al titolare delle esattorie delle imposte dirette di Cinquefrondi e Polistena (Reggio Calabria) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 605.136.762 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 647.956.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Com.Pr.Al. S.r.l., Cosentino Alberto, Di Moro Angelo, Ioppolo Domenico, Larosa Vincenzo, Laruffa Luppino e C. S.r.l., Raso Francesco, Sorace Rosa, Tigani Giuseppe, Tambato Giovanna. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/875 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Rosarno (Reggio Calabria) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 941.283.320 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 996.067.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. "Aster" amministratore Barbalace Angelo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/1023 del 20 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Santa Maria a Monte (Pisa) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 215.818.140 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 226.414.336 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Calzaturificio Levire S.n.c., Suolificio Usciana S.r.l., Caponi Ivo, Mazzolini Gianfranco. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/934 del 21 febbraio 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 347.056.720 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 359.607.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Acerbi Pietro, Brero Giacinto, Vivenza Gabriella, Campanini Carlo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/878/1086 del 21 febbraio 1989, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Lamezia Terme (Catanzaro) e' concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.906.069.100 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 5.310.748.330 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti: Giglio Claudio, Concetta, Domenico, Giuseppe e Ruggero; Impresa costruzioni Saladino; Saladino Angelo e Pasquale; Lovison Floriano; Trapuzzano Raffaele; Ambro Flor S.p.a., in liquidazione. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.