IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 in data 15 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, con cui e' stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 750 milioni di ECU; Visto il proprio decreto n. 254118 in data 13 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988, con cui e' stato rettificato il suddetto provvedimento del 15 marzo 1988, al fine di consentire, nelle more dell'allestimento dei titoli, il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di gestione centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati; Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 15 marzo 1988, con cui, tra l'altro, e' stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale; Decreta: Art. 1. Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 21 marzo di ogni anno, a partire dal 21 marzo 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 15 marzo 1988 citato nelle premesse. Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione centrale". I mandati verranno fatti pervenire alla predetta Sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 21 marzo di ogni anno. La Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire piu' vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi. Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvedera' a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro. In relazione alla variabilita' dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura "pagabile all'estero", la Banca d'Italia provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.