IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 in data 15 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988, con  cui
e'  stata  disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con
godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, per l'importo di 750
milioni di ECU;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  254118  in  data  13 ottobre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988,  con
cui e' stato rettificato il suddetto provvedimento del 15 marzo 1988,
al fine di consentire, nelle more dell'allestimento  dei  titoli,  il
deposito  delle  ricevute  provvisorie  in appositi conti di gestione
centralizzata, onde pervenire all'attuazione del regime giuridico dei
titoli stampigliati anche per i certificati non ancora consegnati;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   16   del  richiamato  decreto
ministeriale in data 15 marzo 1988, con cui, tra  l'altro,  e'  stata
affidata  alla  Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative
al  pagamento  degli  interessi  sui  titoli  ed  al   rimborso   dei
certificati  emessi,  prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette
operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati  regolati
con separato decreto ministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  i  certificati  di  credito del Tesoro denominati in ECU privi
della stampigliatura "pagabile all'estero", i fondi in lire italiane,
al  netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio
verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia  il  21
marzo  di  ogni  anno,  a partire dal 21 marzo 1989, tenendo conto di
quanto previsto dagli articoli 9 e 10  del  decreto  ministeriale  in
data 15 marzo 1988 citato nelle premesse.
  Tali  fondi  verranno  rimessi  mediante mandato di pagamento sulla
sezione di  tesoreria  provinciale  di  Roma  a  favore  della  Banca
d'Italia  medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente
bancario, denominato "Banca d'Italia - Amministrazione  centrale".  I
mandati  verranno fatti pervenire alla predetta Sezione cinque giorni
prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 21  marzo  di
ogni anno.
  La  Banca d'Italia provvedera' ai pagamenti relativi ai certificati
arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto  da  pagare  a
ciascun  portatore  dei  titoli,  alle  cinque  lire piu' vicine, per
difetto o per eccesso  a  seconda  che  si  tratti  di  frazioni  non
superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.
  Qualora  l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti,
si  provvedera'  a  regolare  con  apposito  decreto  ministeriale  i
relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.
  In  relazione  alla  variabilita'  dell'ammontare  dei titoli privi
della  stampigliatura  "pagabile  all'estero",  la   Banca   d'Italia
provvedera' a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni
anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno
essere effettuati i pagamenti in lire.