Con  decreto  ministeriale 10 marzo 1989 la riscossione del carico
tributario di L. 1.980.043.000, dovuto dal comune di  Alessandria  e'
stata  sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art.  4  della  legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.  L'intendenza
di   finanza   di   Alessandria   nel   provvedimento  di  esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della  legge  n.  46.  La  sospensione
sara'  revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a  cessare i
presupposti in base ai quali e' stata concessa o venga a manifestarsi
fondato pericolo per la riscossione.