IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  finalizzati  alla  modifica di taluni aspetti strutturali
del  Servizio  sanitario nazionale, nonche' di fissare nuove quote di
partecipazione  a  carico  degli assistiti per le spese di assistenza
specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con i Ministri dell'interno,
delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Fondo sanitario interregionale
  1.  Il  fondo sanitario nazionale e' trasformato in fondo sanitario
interregionale.  Esso  e'  ripartito,  sulla  base di indicazioni del
CIPE,  da una commissione costituita con decreto del Presidente della
Repubblica  su  proposta del Ministro della sanita', formata da sette
rappresentanti delle regioni e province autonome, a rotazione, da due
rappresentanti ciascuno dei Ministeri della sanita' e del tesoro e da
un  rappresentante  del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.  La commissione dura in carica 3 anni ed elegge il proprio
presidente tra i rappresentanti delle regioni.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato, per la parte corrente,
dal   gettito  dei  contributi  di  malattia  al  lordo  delle  quote
eventualmente  fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del
bilancio  dello  Stato  determinati  per ciascun triennio dalla legge
finanziaria   e   successive   modificazioni   anche  per  assicurare
l'assistenza   agli   indigenti,  le  funzioni  di  igiene  pubblica,
prevenzione   collettiva   e  sanita'  pubblica  veterinaria,  e  gli
obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nonche'  da  ogni altra
entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo e'
alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato,
nonche'  dai  proventi  derivanti  da atti di cessione del patrimonio
immobiliare.
  3.  La  commissione di cui al comma 1, dedotta l'assegnazione delle
quote  destinate alle attivita' di interesse nazionale, ha il compito
di  ripartire  fra  le  regioni  e  fra le province autonome il fondo
sanitario  interregionale,  sulla  base di un sistema di coefficienti
parametrici,  da  essa  predeterminati su proposta del Ministro della
sanita',  tendenti ad un graduale riequilibrio nazionale nell'impiego
delle risorse.
  4.   Le   quote   assegnate   alle   regioni  a  statuto  ordinario
costituiscono  l'apporto  finanziario centrale alla spesa sanitaria e
confluiscono nel fondo comune regionale di cui fanno parte integrante
ma  non  concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di
indebitamento.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e le province
autonome  le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di
bilancio.
  5.  Il  bilancio  delle  regioni  e  delle province autonome indica
l'assegnazione  funzionale  delle risorse destinate alla tutela della
salute  dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il
riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario
regionale.
  6.  Con  atto  di  indirizzo  e coordinamento, da emanare entro 120
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
il  Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione
trimestrale  di  cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  cosi' come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  si  indica  alle  regioni  ed alle province
autonome  il  quadro  dei  criteri per adottare norme di contabilita'
atte  ad  individuare  e  responsabilizzare  i  centri di spesa delle
aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con i
Ministri  del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unita'
sanitarie  locali  e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi,
di  produttivita',  dei  costi  e  dei benefici, nonche' procedure di
controllo  di  gestione.  Con  atto  di  indirizzo e coordinamento si
indicano   principi   e   criteri  che  riguardano  incentivazioni  e
ordinamenti orari in rapporto a tali innovazioni organizzative.
  8.  Le modalita' di riparto previste dalle norme vigenti restano in
vigore fino al 31 dicembre 1989.