IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  sul  valore aggiunto, nonche' le
aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi
e  dell'imposta  di  consumo  sul gas metano usato come combustibile,
nonche'  di  confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle
zone  colpite  dalle  eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di
luglio ed agosto 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze  di  concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella
misura  del  18  per  cento  e' elevata al 19 per cento. Agli effetti
dell'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   la  quota  imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo,  comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per
cento  o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e
moltiplicando il quoziente per 100.
  2.  Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui tabacchi
lavorati  di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono
cosi' modificate:
    a) sigarette. . . . . . . . . . . . 56,28 per cento
    b) sigari e sigaretti naturali. . . 23,28 "
    c) sigari e sigaretti altri . . . . 47,28 "
    d) tabacco da fumo. . . . . . . . . 55,28 "
    e) tabacco da masticare . . . . . . 26,28 "
    f) tabacco da fiuto . . . . . . . . 26,28 "