IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 28 dicembre 1988 dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita relative al portafoglio "individuale"; Vista la lettera in data 3 febbraio 1989, n. 920496, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti l'integrazione, per l'esercizio 1988, del rendimento annuo attribuito ai contratti individuali emessi nelle tariffe numeri 3/N, 3/S, 3/C, 3-U/N, 9/N, 9-U/N e 9/S, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 marzo 1989 Il Ministro: BATTAGLIA