IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale  e'  previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre
1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
                               Decreta:
  Per  il 14 aprile 1989 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantacinque  giorni  con  scadenza  il  16 ottobre 1989 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1989.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto  31  dicembre  1988 citato nelle premesse e nel secondo comma
del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza  indicazione
di  prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere presentata
fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli  agenti
di  cambio,  nonche'  degli  enti  con  finalita'  di previdenza e di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia,  dovranno  pervenire  alla  Banca  d'Italia   in   Roma   -
Amministrazione  centrale  -  Servizio  rapporti  col  Tesoro  -  Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12  del  giorno  10  aprile
1989  con  l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  nell'art. 9 del
decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 5 aprile 1989
                                                   Il Ministro: AMATO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1989
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 295