IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457; Visto il decreto-legge n. 629/1979 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25; Visto il decreto-legge n. 9/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, della citata legge n. 457/1978 che, al punto 1 del penultimo comma, stabilisce che il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale, delibera su proposta del CER, la misura dei mutui, dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato; Visto l'art. 16, secondo comma, della legge n. 457/1978 che prevede la revisione biennale del limite massimo di mutuo per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato; Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/1978 che stabiliscono il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia abitativa rurale; Visto l'art. 22 della legge n. 457/1978 che definisce i limiti di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata; Viste le proprie precedenti delibere del 10 novembre 1981, del 12 novembre 1982, del 12 giugno 1984 e del 13 febbraio 1986, che stabiliscono, fra l'altro, i massimali de mutui concedibili, la misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito per gli interventi di edilizia agevolata, nonche' il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sovvenzionata; Vista la propria precedente delibera del 21 maggio 1987, n. 116, con la quale viene fissato il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento per le diverse tipologie di intervento ed i differenziati scaglioni di reddito; Vista la proposta del CER formulata nella seduta del 28 dettembre 1988, trasmessa dal Ministro dei lavori pubblici con nota n. 528 del 18 novembre 1988; Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 31 gennaio 1989; Udita la relazione del Sottosegretariato di Stato ai lavori pubblici; Delibera: 1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti da contributo dello Stato in conto interessi, e' fissato in lire 75 milioni. Nei limiti delle disponibilita' esistenti, ferme restando le dimensioni finanziarie dei programmi di cui alla legge n. 457/78 e tenuto presente quanto indicato al punto 1 della delibera CIPE del 19 giugno 1985, e' facolta' delle regioni applicare il nuovo massimale di mutuo anche agli interventi relativi ai precedenti bienni ancora da programmare. 2. I limiti massimi di reddito - fermo restando le misure dei tassi agevolati secondo quanto disposto nella delibera CIPE dell'8 aprile 1987, n. 197 - sono stabiliti come segue: Limiti Rapporto tra tasso di reddito agevolato e tasso (milioni) di riferimento --- --- 2.1 Alloggi destinati alla locazione realizzati da coope- rative a proprieta' indivisa. . . 21 20 2.2 Alloggi destinati alla locazione realizzati da comuni e IACP. . . . . . . . . . . . . . 25 20 2.3 Alloggi realizzati da imprese, cooperative a pro- prieta' individuale e privati, nonche' da enti pubblici che costruiscono alloggi da asse- gnare in proprieta' . . . . . . . 21 30 25 50 30 70 3. Le agevolazioni per gli interventi di edilizia rurale di cui all'art. 26 della legge n. 457/78, sono cosi' determinate: Rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento (%) Limiti di Territori di reddito cui alla legge Rimanente (milioni) n. 1102/1971 territorio --- --- --- Coltivatori di- retti . . . . . 25 30 50 Imprenditori a titolo princi- pale. . . . . . . 25 50 70 4. I nuovi limiti di reddito, ed i corrispondenti tassi agevolati, si applicano alle operazioni di acquisto, di assegnazione o - per quanto riguarda gli alloggi costruiti da privati - di liquidazione finale perfezionate in data successiva a quella della presente delibera. 5. Il limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata resta confermato a livello nazionale in 11 milioni di lire, cosi' come stabilito nella delibera 21 maggio 1987, n. 116. E' data facolta' alle regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%. L'eventuale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni. Tale limite sara' applicato a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1989 con riferimento - per tale anno - ai redditi percepiti nel 1988. 6. La determinazione della misura, e la relativa decorrenza, del tasso di preammortamento e' rimessa, ai sensi dell'art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, cosi' come modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, alla competenza del CER. Resta comunque confermato che il contributo statale di preammortamento e' corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralita' di contributo e che fino all'applicazione del tasso agevolato individuale, di cui al punto 2.3, a favore dei beneficiari delle singole quote frazionate di mutuo, e' posto a carico dell'operatore un tasso agevolato uguale a quello di preammortamento. Roma, addi' 30 marzo 1989 Il Presidente delegato: FANFANI