IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
  Visto  il  decreto-legge  n.  629/1979  convertito  nella  legge 15
febbraio 1980, n. 25;
  Visto  il  decreto-legge  n. 9/1982, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 2, della citata legge n. 457/1978 che, al punto 1 del
penultimo  comma,  stabilisce  che  il  CIPE,  previo  parere   della
commissione  consultiva interregionale, delibera su proposta del CER,
la misura dei mutui, dei tassi  e  dei  limiti  di  reddito  per  gli
interventi  di  edilizia  residenziale assistita dal contributo dello
Stato;
  Visto l'art. 16, secondo comma, della legge n. 457/1978 che prevede
la revisione biennale del limite massimo di mutuo per gli  interventi
di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato;
  Visti gli articoli 26 e 37 della legge n. 457/1978 che stabiliscono
il concorso del contributo dello Stato alle realizzazioni di edilizia
abitativa rurale;
  Visto  l'art.  22 della legge n. 457/1978 che definisce i limiti di
reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di  edilizia
sovvenzionata;
  Viste  le  proprie precedenti delibere del 10 novembre 1981, del 12
novembre 1982, del 12  giugno  1984  e  del  13  febbraio  1986,  che
stabiliscono,  fra  l'altro,  i  massimali  de  mutui concedibili, la
misura dei tassi agevolati ed i corrispondenti limiti di reddito  per
gli  interventi  di  edilizia agevolata, nonche' il limite di reddito
per  l'assegnazione  in  locazione  delle  abitazioni   di   edilizia
sovvenzionata;
  Vista  la  propria  precedente delibera del 21 maggio 1987, n. 116,
con la quale viene fissato il rapporto tra tasso agevolato e tasso di
riferimento per le diverse tipologie di intervento ed i differenziati
scaglioni di reddito;
  Vista  la  proposta del CER formulata nella seduta del 28 dettembre
1988, trasmessa dal Ministro dei lavori pubblici con nota n. 528  del
18 novembre 1988;
  Visto   il   parere  della  commissione  consultiva  interregionale
espresso nella seduta del 31 gennaio 1989;
  Udita  la  relazione  del  Sottosegretariato  di  Stato  ai  lavori
pubblici;
                              Delibera:
  1. Il limite massimo di mutuo per la costruzione di nuovi alloggi e
per l'acquisto o recupero di alloggi, per tutti i mutui assistiti  da
contributo  dello  Stato  in  conto  interessi, e' fissato in lire 75
milioni. Nei limiti delle disponibilita' esistenti, ferme restando le
dimensioni  finanziarie  dei  programmi di cui alla legge n. 457/78 e
tenuto presente quanto indicato al punto 1 della delibera CIPE del 19
giugno  1985,  e' facolta' delle regioni applicare il nuovo massimale
di mutuo anche agli interventi relativi ai precedenti  bienni  ancora
da programmare.
  2. I limiti massimi di reddito - fermo restando le misure dei tassi
agevolati secondo quanto disposto nella delibera CIPE  dell'8  aprile
1987, n. 197 - sono stabiliti come segue:
 
                                  Limiti          Rapporto tra tasso
                                di reddito         agevolato e tasso
                                 (milioni)           di riferimento
                                    ---                    ---
 
  2.1 Alloggi  destinati  alla
locazione realizzati da coope-
rative a proprieta' indivisa. . .    21                     20
  2.2 Alloggi  destinati  alla
locazione realizzati da comuni
e IACP. . . . . . . . . . . . . .    25                     20
  2.3 Alloggi  realizzati   da
imprese,  cooperative  a  pro-
prieta' individuale e privati,
nonche' da enti  pubblici  che
costruiscono alloggi da  asse-
gnare in proprieta' . . . . . . .    21                     30
                                     25                     50
                                     30                     70
 
  3.  Le  agevolazioni  per  gli interventi di edilizia rurale di cui
all'art. 26 della legge n. 457/78, sono cosi' determinate:
 
                                        Rapporto tra tasso agevolato
                                         e tasso di riferimento (%)
                 Limiti di           Territori di
                  reddito            cui alla legge        Rimanente
                 (milioni)            n. 1102/1971        territorio
                    ---                    ---                ---
Coltivatori  di-
  retti . . . . .    25                     30                 50
Imprenditori   a
  titolo princi-
pale. . . . . . .    25                     50                 70
 
  4.  I nuovi limiti di reddito, ed i corrispondenti tassi agevolati,
si applicano alle operazioni di acquisto, di  assegnazione  o  -  per
quanto  riguarda  gli  alloggi costruiti da privati - di liquidazione
finale perfezionate  in  data  successiva  a  quella  della  presente
delibera.
  5.  Il  limite  massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di
edilizia sovvenzionata resta confermato a  livello  nazionale  in  11
milioni  di lire, cosi' come stabilito nella delibera 21 maggio 1987,
n. 116. E' data facolta' alle regioni di elevarlo fino ad un  massimo
del  25%.  L'eventuale  aumento  non  incide  sulle  fasce di reddito
stabilite ai fini della determinazione dei canoni. Tale limite  sara'
applicato  a  partire  dai  bandi  e dalle revoche dell'anno 1989 con
riferimento - per tale anno - ai redditi percepiti nel 1988.
  6.  La  determinazione  della misura, e la relativa decorrenza, del
tasso di preammortamento e' rimessa,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma
ottavo,   del  decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  cosi'  come
modificato e integrato dalla legge di conversione 25 marzo  1982,  n.
94,  alla  competenza  del  CER.  Resta  comunque  confermato  che il
contributo statale di preammortamento e' corrisposto per  un  periodo
massimo  di  due  anni  a  decorrere  dalla  prima  semestralita'  di
contributo  e  che  fino   all'applicazione   del   tasso   agevolato
individuale,  di  cui  al  punto  2.3, a favore dei beneficiari delle
singole quote frazionate di mutuo, e' posto a  carico  dell'operatore
un tasso agevolato uguale a quello di preammortamento.
   Roma, addi' 30 marzo 1989
                                      Il Presidente delegato: FANFANI