IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,  n.  120,  che  dispone
interventi  urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti
pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a  movimenti  franosi  in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo  dell'8  aprile 1987 con cui la
commissione disposta  dal  Dipartimento  protezione  civile  servizio
opere  pubbliche  di  emergenza in data 4 aprile 1987 su segnalazione
della giunta  regionale  Abruzzo,  ha  ravvisato  una  situazione  di
incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Vista  la  nota  n.  1107  del 7 aprile 1988 del comune di Villetta
Barrea nella quale si sollecitano interventi per l'eliminazione della
situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Visto  il  telex del 2 marzo 1989 del comune di Villetta Barrea che
quantifica l'intervento in L. 2.600.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  comunque  la  necessita'  di  consentire almeno un primo
immediato intervento  teso  alla  eliminazione  dei  piu'  impellenti
pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al   fine   di   consentire   un  immediato  intervento  teso  alla
eliminazione del pericolo incombente nel comune di Villetta Barrea di
cui  in  premessa,  e'  assegnata  al  comune medesimo la somma di L.
1.300.000.000.