IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988; Visto il verbale di sopralluogo dell'8 aprile 1987 con cui la commissione disposta dal Dipartimento protezione civile servizio opere pubbliche di emergenza in data 4 aprile 1987 su segnalazione della giunta regionale Abruzzo, ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Vista la nota n. 1107 del 7 aprile 1988 del comune di Villetta Barrea nella quale si sollecitano interventi per l'eliminazione della situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Visto il telex del 2 marzo 1989 del comune di Villetta Barrea che quantifica l'intervento in L. 2.600.000.000; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata comunque la necessita' di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Villetta Barrea di cui in premessa, e' assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.300.000.000.