IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 10, terzo comma, lettera a) e b), del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, in materia di partecipazione alla spesa
sanitaria, da ultimo modificato con decreto-legge 25 marzo 1989, n.
111;
Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n.
433, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n.
531, che prevede, che, ai fini della prevenzione e della cura di
forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare
interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della
sanita' sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce, con
proprio decreto, norme per la individuazione dei soggetti esenti dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni
previste dalla vigente legislazione;
Visto il decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, con il quale in attuazione di
disposizione legislativa analoga a quella del ricordato art. 1, terzo
comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, erano gia' state
individuate forme morbose che danno diritto all'esenzione;
Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale, per
dare attuazione alla richiamata disposizione del decreto-legge n.
433/1987;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30
novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 28
gennaio 1989, n. 23, il quale stabilisce che sono compresi fra le
categorie dei cittadini esenti i residenti a scopo di recupero nelle
comunita' per tossicodipendenti, nonche' i cittadini affetti da
diabete mellito, da sclerosi multipla e cittadini sottoposti a
trapianti di organi;
Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 26 gennaio 1989;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2- ter, del
decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, richiamato nelle premesse:
1) I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono
esonerati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla
spesa per le prestazioni correlate alle stesse forme morbose:
emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
neoplasie;
ipertensione grave (limitatamente ai gradi 3 e 4);
artrite reumatoide (limitatamente ai sali di oro, clorochina ed
idrossiclorochina);
immunodeficienze congenite (limitatamente alle terapie
sostitutive);
epilessia;
psicosi schizofreniche;
morbo di Parkinson;
spasticita' da cerebropatie;
miastenia grave e miopatie congenite;
glaucoma;
fibrosi cistica del pancreas;
nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
TBC;
insufficienza renale in dialisi;
lupus eritematoso sistemico e cronico;
psoriasi pustolosa grave (Zumbusch);
sclerosi sistemica progressiva;
pemfigo;
dermatomiosite;
diabete insipido (limitatamente agli ormoni
ipofisari);
cirrosi epatica istologicamente accertata (limitatamente alle
proteine plasmatiche);
angioedema ereditario (limitatamente agli emoderivati).
2) Le predette disposizioni si applicano, altresi', a:
i soggetti infetti da HIV, nonche' sospetti di esserlo ai fini dei
relativi accertamenti diagnostici;
i soggetti con tossicodipendenze in relazione a trattamenti di
disassuefazione nonche' alle patologie da esse derivanti;
i neonati prematuri nonche' gli immaturi in terapie intensive
neonatali e patologie correlate;
i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B
(limitatamente al vaccino specifico, e, per neonati di madre HB e Ag
positiva, alle gamma globuline specifiche).