IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1989;
Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale e' previsto
che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre
1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base
di collocamento;
Decreta:
Per il 18 aprile 1989 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a
centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.
La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio
finanziario 1989.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del
decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma
del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.
Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
Il collocamento dei buoni verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di
credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle societa'
finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti
di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e di
assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma -
Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via
Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile
1989 con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 9 del
decreto ministeriale 31 dicembre 1988.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, addi' 18 aprile 1989
Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 48