La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
1. Il Presidente della Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare  la
convenzione di cooperazione in materia di  assistenza  amministrativa
ai rifugiati, firmata a Basilea il 3 settembre 1985.