IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
 
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e
23 aprile 1946, n. 363;
Visti  i  decreti  legislativi  del  Capo  provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre  1947,  n.  896  e  le  successive
disposizioni;
Visto  il  testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  nonche' il regolamento approvato con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  63,  e  le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
Vista   la   legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificate ed integrative;
Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n.  973
e le successive disposizioni modificate ed integrative;
Visto  il  decreto-legge  26  settembre  1978, n.576, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  novembre  1978,  n.  748,   recante
agevolazioni  al  trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Visto  il  provvedimento n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei
prezzi con il quale sono state stabilite le  tariffe  dei  premi  per
l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
dei natanti da applicarsi dal 1› marzo 1988 al 28 febbraio 1989;
Visto  il  decreto  ministeriale 26 luglio 1988 con il quale e' stato
confermato anche per l'anno 1989 che  i  contratti  di  assicurazione
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e relativi alle autovetture in servizio privato compresi  il
noleggio   e   la   locazione   (settore   tariffario   I)   ed  agli
auototassametri (settore tariffario II) possono  essere  stipulati  o
rinnovati  soltanto  nella  forma  tariffaria "bonus-malus" oppure in
quella con clausola di "franchigia";
Considerando  che  con  lo  stesso  decreto  e per i medesimi settori
tariffari sono  state  stabilite  le  misure  minime  e  massime  del
contributo  dell'assicurato  al  risarcimento  del danno per le forme
tariffarie con clausola di "franchigia" da applicarsi  dal  1›  marzo
1989  al 28 febbraio 1990 e fissate rispettivamente in L. 60.000 e L.
1.000.000;
Visto  il  decreto  ministeriale  23 febbraio 1989, con il quale sono
stati stabiliti gli importi complessivi  dei  caricamenti  sui  premi
dell'assicurazione   della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti  per  il  periodo  1›
marzo 1989 - 28 febbraio 1990;
Considerato che con lo stesso decreto non e' stato stabilito a favore
delle imprese socie della SOFIGEA - Societa' finanziaria per gestioni
assicurative  s.r.l.  alcun  maggior  caricamento  ai sensi dell'art.
14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.  857,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e dell'art. 7 del
decreto-legge  26   settembre   1978,   n.   576,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1989 con
il quale e'  stata  determinata  la  misura  del  contributo  di  cui
all'art.  8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dovuta per l'anno 1989
dalle imprese autorizzate  all'esercizio  delle  assicurazioni  della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto  il  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, con il quale sono state
prorogate al 30 aprile 1989 le tariffe e  le  condizioni  di  polizza
dell'assicurazione   della  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  stabilite  con  la
delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale dei prezzi;
Visto  il  decreto  ministeriale 24 aprile 1989 con il quale e' stato
modificato il periodo di applicazione degli importi  complessivi  dei
caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gia'
determinati  con  il  decreto  ministeriale  23  febbraio 1989, sopra
citato;
Visto  il  decreto  ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'UCI -
Ufficio centrale italiano di assicurazione per i veicoli a motore  in
circolazione   internazionale   -   con  sede  in  Milano,  e'  stato
riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge
24  dicembre  1969,  n.  990,  ed  in particolare l'art. 2 del citato
decreto con il quale l'Ufficio centrale italiano e' stato autorizzato
ad  organizzare  apposito servizio per la stipulazione della speciale
assicurazione "frontiera"  di  cui  all'art.  7  del  regolamento  di
esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990;
Visto  l'art.  6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166 del Consiglio
delle Comunita' europee, in base al quale  ogni  Stato  membro  della
Comunita'  si e' impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio
territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto
se  i danni suscettibili di essere causati siano coperti per tutto il
territorio della C.E.E. alle condizioni  fissate  da  ciascuna  delle
legislazioni  nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile autoveicoli;
Viste  le  proposte  di nuove tariffe e le richieste di modifica alle
norme tariffarie ed alle condizioni di  polizza,  precedentemente  in
vigore, presentate dalle imprese di assicurazione;
Esaminata  la  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio 1989, proposta secondo la
quale le tariffe dei premi, presentate  dalle  imprese,  non  possono
essere approvate in quanto basate su calcoli che:
-  per quanto concerne la variazione della frequenza dei sinistri non
sono  interamente   confermati   dalla   esperienza   desunta   dalle
elaborazioni  statistiche  del Conto Consortile e dai dati provvisori
dell'ISTAT, nonche' dalla prevedibile evoluzione  di  taluni  fattori
incidenti   sulla   variazione   di   tale   elemento,  in  relazione
all'adozione di provvedimenti in tema di sicurezza stradale;
-  per quanto concerne il costo medio dei sinistri, non tengono conto
della opportuna rettifica di  riduzione  per  sinistri  con  danni  a
persone  per effetto della variazione intervenuta nella frequenza nel
corso del 1988;
-  per  quanto  concerne  la  misura dei caricamenti, non appaiono in
linea con la dinamica dei premi 1988 - 1989, la  quale  evidenzia  la
possibilita'  di un assorbimento dell'incidenza dei livelli di spesa,
senza compromettere il necessario equilibrio dei costi aziendali;
-per  quanto  riguarda  la determinazione dell'effetto del rendimento
finanziario delle riserve tecniche, fanno  riferimento  ad  un  tasso
finanziario ritenuto non adeguato ed inferiore a quello ipotizzabile,
tenuto anche conto dell'andamento dei tassi reali di interesse;
Esaminata  altresi'  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato,  che  ha  precedentemente  sentito  la
Commissione  di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1989, proposta
secondo la quale non possono essere integralmente approvate le  nuove
tariffe  relative  ai  veicoli a motore ed ai natanti presentate, per
conto delle imprese aderenti, dall'UCI - Ufficio centrale italiano di
assicurazioni    -    concernenti   il   rilascio   del   certificato
internazionale  di  assicurazione  "carta  verde"   e   la   speciale
assicurazione "frontiera", per gli stessi motivi sopra indicati per i
quali non possono essere approvate le altre  tariffe  proposte  dalle
imprese;
Considerato   che   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  della  predetta
Commissione,  le  cui  motivazioni devono intendersi qui recepite, ha
ritenuto  in  particolare  piu'  adeguate  le  ipotesi  formulate  da
quest'ultima   relativamente   all'andamento   della   frequenza  dei
sinistri,  alla  determinazione  del  costo   medio   dei   sinistri,
all'adozione  del  tasso  di rendimento finanziario delle attivita' a
copertura delle riserve tecniche e alla misura dei caricamenti ed  ha
quindi proposto di:
- stabilire per il periodo dal 1› maggio 1989 al 30 aprile 1990 altre
tariffe;
-  modificare,  per  i  settori tariffari I e II, taluni coefficienti
relativi alle potenze fiscali  ed  alle  zone  territoriali,  nonche'
talune norme tariffarie relative alle gare e competizioni sportive;
- determinare differenti tariffe in relazione alle diverse misure dei
caricamenti adottate dalle singole  imprese  nell'ambito  dei  limiti
minimo  e  massimo  stabiliti con il decreto ministeriale 23 febbraio
1989;
Esaminata  la  proposta  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ha precedentemente sentito  la  Commissione  di
cui  al  decreto  ministeriale  14  gennaio 1989, proposta secondo la
quale possono essere accolte, con opportune rettifiche e  correttivi,
le  richieste di varianti alle norme tariffarie ed alle condizioni di
polizza in vigore al 28 febbraio 1989;
Considerato  che  le  proposte formulate dal Ministro dell'industria,
del commercio e  dell'artigianato  e  le  motivazioni  sopra  esposte
trovano   rispondenza   nell'indagine  effettuata  dalla  Commissione
ministeriale costituita con il decreto ministeriale 14 gennaio 1989;
Ritenuto  che,  in base alla legge 26 febbraio 1977, n. 39, il parere
della Commissione  ministeriale  predetta  sostituisce  quello  della
Commissione   centrale   prezzi,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;
Considerata  l'urgenza (art. 3 del D.L.C.P.S. n. 896 del 15 settembre
1947);
 
                              Delibera:
 
A  decorrere  dal  1› maggio 1989 e fino al 30 aprile 1990 le tariffe
dei  premi  da  applicare  ai  contratti   di   assicurazione   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono stabilite come segue:
 
                                Art. 1
 
     1)   ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE I
    (AUTOVETTURE IN SERVIZIO PRIVATO, AUTOVETTURE DA  NOLEGGIO  CON
          CONDUCENTE) E DEL SETTORE II (AUTOTASSAMETRI).
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento per i coefficienti di seguito indicati relativamente alle
potenze fiscali, ai massimali ed alle zone territoriali. Il risultato
cosi'  ottenuto  deve essere moltiplicato, a seconda che il contratto
sia stipulato nella forma tariffaria "bonus -  malus"  od  in  quella
clausola  di  "franchigia  fissa  ed  assoluta",  per  i coefficienti
indicati, rispettivamente, alle successive lettere A) e B).
 
Coefficienti
Potenze fiscali:                                         di premio
   -------                                                   ---
   fino a 10 c.v.......................................      1,00
   da oltre 10 fino a 12 c.v...........................      1,45
   da oltre 12 fino a 14 c.v...........................      1,58
   da oltre 14 fino a 18 c.v...........................      2,05
   oltre 18 c.v........................................      3,15
 
        Massimali                                       Coefficienti
                                                          di premio
         -----                                               ---
    500     200       50 milioni......................       1,00
    500     300      100    "   ......................       1,03
    700     300      100    "   ......................       1,04
    800     400      100    "   ......................       1,06
    700     700      700    "   ......................       1,08
  1.000     500      200    "   ......................       1,08
  1.500     700      300    "   ......................       1,09
  1.000   1.000    1.000    "   ......................       1,11
  3.000   1.000      500    "   ......................       1,12
  1.500   1.500    1.500    "   ......................       1,14
  2.000   2.000    2.000    "   .......................      1,15
  3.000   3.000    3.000    "   .......................      1,18
  4.000   4.000    4.000    "   .......................      1,20
  5.000   5.000    5.000    "   .......................      1,22
 
                                                        Coefficienti
Zone territoriali                                         di premio
      ----                                                   --
  I.a..................................................      1,00
  I.b..................................................      0,86
  II.a.................................................      0,78
  II.b.................................................      0,73
  III.a................................................      0,68
  III.b................................................      0,63
  IV.a.................................................      0,55
  IV.b.................................................      0,50
 
   Distribuzione  delle  province  e delle targhe speciali nelle zone
territoriali:
Zona  I.a:  Bologna  - Firenze - Genova - La Spezia - Lucca - Massa -
Pistoia;
Zona  I.b:  AFI - CD - EE - FTASE - Imperia - Napoli - Nuoro - Pisa -
Roma - Savona - SCV - SMOM - Targhe estere - Trieste;
Zona  II.a: Ancona - Bari - Bolzano - Forli' - Livorno - Modena Parma
- Pescara - piacenza - Reggio Calabria - Sassari - Sondrio  Trento  -
Treviso - Vicenza;
Zona  II.b: Bergamo - Brescia - Cagliari - Caserta - Mantova - Milano
- Padova - Pordenone - Ravenna - Reggio Emilia -  Torino  -  Udine  -
Venezia - Verona;
Zona  III.a:  Alessandria - Aosta - Arezzo - Asti - Brindisi - Como -
Cremona - Gorizia - Grosseto - Macerata - Oristano - Pavia - Pesaro -
Rieti - RSM - Salerno - Siena - Taranto - Varese;
Zona  III.b: Ascoli Piceno - Belluno - Benevento - Catanzaro - Chieti
- Cuneo - Ferrara - Foggia - Frosinone - L'Aquila - Novara -  Perugia
- Rovigo - Teramo - Vercelli;
Zona IV.a: Avellino - Caltanisetta - Campobasso - Catania - Cosenza -
Enna - Isernia - Lecce - Matera - Messina - Palermo - Potenza - Terni
- Trapani - Viterbo;
Zona IV.b: Agrigento - Ragusa - Siracusa.
A) Tariffa "bonus-malus".
I  premi  di  riferimento,  al  netto di imposta, sono indicati nella
tabella seguente:
 
  Premi di riferimento                            Misure caricamenti
        (lire)                                             (%)
       294.585                                            29,0
       292.417                                            28,5
       290.520                                            28,0
       288.623                                            27,5
       286.455                                            27,0
       284.558                                            26,5
       282.661                                            26,0
       280.764                                            25,5
Per  la Banca Nazionale delle Comunicazioni il premio di riferimento,
al netto d'imposta, e'  pari  a  L.  280.764,  corrispondente  ad  un
caricamento del 25,5%.
I  coefficienti di determinazione del premio in funzione della classe
di merito di assegnazione del contratto sono indicati  nella  tabella
seguente:
                                                        Coefficienti
  Classi di merito                                      di premio
        --                                                  -
       1b)                                                 0,70
       1a)                                                 0,70
       1)                                                  0,70
       2)                                                  0,75
       3)                                                  0,80
       4)                                                  0,85
       5)                                                  0,92
       6) Ingresso                                         1,00
       7)                                                  1,15
       8)                                                  1,32
       9)                                                  1,52
      10)                                                  1,75
      11)                                                  2,00
 
B) Tariffa con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  franchigie  di  L.  60.000-100.000-200.000,  rispettivamente per
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14
c.v.,   i  premi  di  tariffa  corrispondono  a  quelli  della  forma
tariffaria  "bonus-malus"  per  la  classe  6,  moltiplicati  per  il
coefficienti 0,75.
Per  franchigie  di L. 100.000-200.000-300.000, rispettivamente per i
veicoli fino a 10 c.v., da oltre 10 c.v. fino a 14 c.v. e di oltre 14
c.v.,   i  premi  di  tariffa  corrispondono  a  quelli  della  forma
tariffaria  "bonus-malus"  per  la  classe  6,  moltiplicati  per  il
coefficiente 0,72.
Per  i contratti stipulati dalla societa' Lloyd Adriatico nella forma
tariffaria  denominata  "4R"  la  misura  dei  premi   si   determina
moltiplicando  il  premio  di riferimento, al netto di imposta, per i
coefficienti relativi alle potenze fiscali, ai massimali ed alle zone
territoriali; il premio di riferimento per la predetta tariffa dovra'
essere individuato dalla societa' Lloyd Adriatico tra quelli indicati
nella tabella seguente:
 
       Premi di riferimento                       Misure caricamenti
            (lire)                                        (%)
           201.880                                        29,0
           200.554                                        28,5
           199.039                                        28,0
           197.714                                        27,5
           196.388                                        27,0
           195.062                                        26,5
           193.737                                        26,0
           192.411                                        25,5
 
La  societa'  Lloyd  Adriatico adottera' per la predetta formula "4R"
massimali di garanzia non inferiori a L. 900/400/300 milioni, il  cui
coefficiente  e'  pari  a  1,07;  la  stessa societa' potra' altresi'
adottare il massimale  3.000/1.000/1.000  milioni,  con  coefficienti
pari a 1,13.
Per  i  contratti stipulati con la formula tariffaria denominata "4R"
che si riferiscono a veicoli gia' assicurati nella  forma  tariffaria
"bonus-malus"  la  societa'  Lloyd  Adriatico,  tenendo  conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto   legge   23   dicembre   1976,   n.   857,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.  39,  rilasciata  dal
precedente  assicuratore, applichera' una franchigia iniziale fissata
nelle percentuali del premio di tariffa come indicato nella  seguente
tabella:
          Classe di assegnazione
        risultante dall'attestazione
         rilasciata dal precedente
               assicuratore                  Misura della franchigia
                   ----                                ---
      1b-1a-1).....................        25% del premio di tariffa
      2)...........................        25%  "     "    "    "
      3)...........................        50%  "     "    "    "
      4)...........................        50%  "     "    "    "
      5)...........................       100%  "     "    "    "
      6)...........................       100%  "     "    "    "
      7)...........................       110%  "     "    "    "
      8)...........................       110%  "     "    "    "
      9)...........................       110%  "     "    "    "
     10)...........................       120%  "     "    "    "
     11)...........................       120%  "     "    "    "
 
In  nessun caso la misura della franchigia puo' essere superiore a L.
1.000.000  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1988.
 
2)  ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE III
(AUTOBUS).
A) Tariffe a premio fisso
a) Autobus in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio
o ad uso privato.
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali ed alle zone territoriali.  Il  premio  di  riferimento  e'
relativo  ad  autobus  con numero complessivo di posti a sedere ed in
piedi, indicato dalla carta di circolazione, compreso da 30 a 40. Per
ogni posto eccedente i 40 od inferiore ai 30 il premio di tariffa e',
rispettivamente, aumentato o diminuito dell'1,50%.
                                                        Coefficienti
       Massimali                                          di premio
         ---                                                 --
  1.000     200      100*                   milioni......... 1,00
  1.000     300      100*                      "   ......... 1,01
  1.500     200      100                       "   ......... 1,01
  1.500     300      150                       "   ......... 1,03
  1.500     400      200                       "   ......... 1,05
  2.500     300      200                       "   ......... 1,05
  3.000     500      200                       "   ......... 1,06
  4.000   1.000      500                       "   ......... 1,09
  3.000   1.000    1.000                       "   ......... 1,10
  1.500   1.500    1.500                       "   ......... 1,11
  2.000   2.000    2.000                       "   ......... 1,15
  3.000   3.000    3.000                       "   ......... 1,16
  4.000   4.000    4.000                       "   ......... 1,17
  5.000   5.000    5.000                       "   ......... 1,18
  7.000   7.000    7.000                       "   ......... 1,21
10.000   10.000   10.000                       "   ......... 1,24
 
* Combinazione dei massimali che non puo' essere adottata per autobus
in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio.
                                                        Coefficienti
Zone territoriali                                        di premio
      ---                                                   --
I..............................................             1,00
II.............................................             0,80
 
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:  Campania - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio -
Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Trentino Alto Adige  Valle
D'Osta - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Marche - Molise - Puglie -
Sardegna - Sicilia - Umbria.
Il premio di riferimento e' pari a L. 1.287.560, al netto di imposta.
b)  Autobus  in  servizio  pubblico  urbano per comuni fino a 300.000
abitanti al 25 ottobre 1981.
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai  massimali  indicati  alla
precedente lett. a) per gli autobus in servizio di linea extraurbano,
da turismo e da noleggio.
  - Classe I (comuni fino a 80.000 abitanti).Il premio di riferimento
e' pari a L. 1.795.908, al netto di imposta.
  - Classe II (comuni oltre 80.000 abitanti).
Il premio di riferimento e' pari a L. 2.840.706, al netto di imposta.
B) Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000  ed  i
relativi  premi  corrispondono  a quelli delle tariffe a premio fisso
moltiplicati, rispettivamente, per i coefficienti 0,88;  0,79;  0,69.
Per   i   contratti  stipulati  dalla  Compagnia  Unipol  i  predetti
coefficienti sono sostituiti dai seguenti: 0,84; 0,72; 0,62.
 
3)ASSICURAZIONI  RELATIVE AI VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE IV (VEICOLI
PER TRASPORTO DI COSE).
A) Autocarri per trasporto cose proprie e per conto terzi.
Tariffe a premio fisso.
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relative al peso
complessivo a pieno carico, ai massimali ed alle zone territoriali.
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli  indicati  al  precedente  n.  1)  per  le  assicurazioni
relative ai veicoli a motore dei settori I e II.
a)  Autocarri  fino  a  35  q.li  inclusi di peso complessivo a pieno
carico.
Il premio di riferimento e' pari a L. 419.001, al netto di imposta.
 
                                                        Coefficienti
    Peso complessivo a pieno carico                       di premio
              ----                                            --
       fino a 15 q.li..................................      1,00
       da oltre 15 fino a 25 q.li......................      1,30
       da oltre 25 fino a 35 q.li......................      1,60
 
                                                        Coefficienti
         Zone territoriali:                              di premio
               ---                                           --
       I...............................................     1,00
       II..............................................     0,78
       III.............................................     0,60
 
Distribuzione  delle  provincie  e  delle  targhe speciali nelle zone
territoriali:
Zona I: Arezzo - Bari - Bergamo - Bologna - Bolzano - Caserta Firenze
- Genova - Impera - La Spezia - Livorno -  Lucca  -  Massa  Milano  -
Napoli  - Nuoro - Parma - Perugia - Perugia - Pisa - Pistoia - Reggio
Calabria - Roma - Salerno - Sassari  -  Taranto  -  Targhe  estere  -
Trento;
Zona II: Alessandria - Ancona - Aosta- Ascoli Piceno - Asti - Brescia
- Brindisi - Cagliari - Caltanisetta - Catania - Catanzaro -  Como  -
Cosenza  - Cremona - Cuneo - Foggia - Forli' - Frosinone - Grosseto -
L'Aquila - Latina - Lecce - Macerata - Mantova - Matera -  Messina  -
Modena  - Oristano - Padova - Palermo - Pesaro - Pescara - Piacenza -
Pordenone - Potenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rieti - Savona  Siena
-  Sondrio  -  Teramo  -  Terni  - Torino - Treviso - Trieste Udine -
Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo;
Zona III: AFI - Agrigento - Avellino - Belluno - Benevento Campobasso
- Chieti - Corpo Diplomatico - Enna - Escursionisti Esteri -  Ferrara
-  FTASE - Gorizia - Isernia - Novara - Pavia - Ragusa Rovigo - RSM -
SCV - Siracusa - SMOM - Trapani - Vercelli:
b) Autocarri di oltre 35 q.li di peso complessivo a pieno carico.
  - per trasporto cose proprie: il premio di riferimento e' pari a L.
623.007, al netto d'imposta.
  -  per trasporto conto terzi: il premio di riferimento e' pari a L.
1.005.476, al netto d'imposta.
 
      Peso complessivo                                  Coefficienti
       a pieno carico                                    di premio
           ---                                               --
     da oltre 35 fino a 70 q.li........................     1,00
     da oltre 70 fino a 360 q.li.......................     1,60
     di oltre 360 q.li.................................     3,30
 
                                                        Coefficienti
       Zone territoriali                                  di premio
             ---                                             --
        I..............................................     1,00
        II.............................................     0,90
        III............................................     0,70
 
Distribuzione delle regioni nelle zone territoriali:
Zona  I:  Campania - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna - Lazio -
Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Valle D'Aosta -  Toscana  -
Trentino Alto Adige - Umbria - Veneto;
Zona II: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Molise - Puglie - Sicilia;
Zona III: Sardegna.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta".
Per  i contratti con la clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura delle franchigie e' pari a L. 250.000-500.000-1.000.000  ed  i
relativi premi corrispondono a quelli delle tariffe a premio fisso di
cui alle precedenti lettere a) e  b)  moltiplicati,  rispettivamente,
per  i coefficienti 0,86; 0,77; 0,65. Per i contratti stipulati dalla
Compagnia  Unipol  i  predetti  coefficienti  sono   sostituiti   dai
seguenti: 0,82; 0,70; 0,58.
B) Motoveicoli e ciclomotori per trasporto cose.
Tariffe a premio fisso.
La  misura  dei  premi  si determina sulla base delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativi al tipo
di  veicolo  ed  alla  cilindrata,  ai   massimali   ed   alle   zone
territoriali.
I  premi  di  riferimento,  al  netto  d'imposta, sono indicati nella
tabella seguente:
 Premi di riferimento                      Misure caricamenti
      (lire)                                       (%)
         --                                         -
      96.457                                      29,0
      95.783                                      28,5
      95.109                                      28,0
      94.435                                      27,5
      93.846                                      27,0
      93.172                                      26,5
      92.582                                      26,0
      91,908                                      25,5
 
                                                      Coefficienti
Tipo di veicolo e cilindrata                           di premio
           ---                                            --
ciclomotori a due o tre ruote........................    1,00
motoveicoli fino a 50 c.c............................    1,93
     " da oltre 50 fino a 150 cc.....................    2,96
     " da oltre 150 fino a 250 cc....................    3,33
     " da oltre 250 fino a 750 cc....................    3,70
     " di oltre 750..................................    4,07
 
                                                        Coefficienti
                Massimali                                di premio
                   ---                                       --
   350    200      35            milioni..............      1,00
   500    200      50               "   ..............      1,03
   400    200     100               "   ..............      1,03
   500    300      50               "   ..............      1,04
   500    300     100               "   ..............      1,06
   700    300     100               "   ..............      1,07
   400    400     400               "   ..............      1,08
   500    500     500               "   ..............      1,09
   900    400     300               "   ..............      1,09
   600    600     600               "   ..............      1,10
 1.000    500     200               "   ..............      1,11
   700    700     700               "   ..............      1,12
1.500     700     300               "   ..............      1,12
2.000   1.000     500               "   ..............      1,14
1.000   1.000   1.000               "   ..............      1,15
3.000   1.000     500               "   ..............      1,15
2.000   2.000   2.000               "   ..............      1,18
3.000   3.000   3.000               "   ..............      1,21
4.000   4.000   4.000               "   ..............      1,23
5.000   5.000   5.000               "   ...............     1,25
 
                                                        Coefficienti
         Zone territoriali                                di premio
               ---                                            --
                I.....................................       1,00
                II....................................       0,75
                III...................................       0,64
                IV....................................       0,59
                V.....................................       0,55
                VI....................................       0,46
 
Distribuzione delle provincie e delle targhe nelle zone territoriali:
Zona I: Napoli;
Zona II: Bari, Reggio Calabria;
Zona  III:  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Firenze, Genova, Milano,
Pistoia, Roma, Salerno;
Zona  IV:  Ancona,  Bergamo,  Bologna,  Brescia,  Como, Foggia, Massa
Carrara, Modena, Parma, Taranto, Trieste;
Zona  V:  Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bolzano, Brindisi,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Forli', Imperia,  L'Aquila,  La  Spezia,
Lecce,  Livorno,  Lucca,  Messina,  Padova,  Palermo, Pavia, Pescara,
Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia,  Repubblica  di  San  Marino,
Savona, Torino, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza;
Zona   VI:   Agrigento,  Arezzo,  Belluno,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso,  Chieti,  Cremona,  Cuneo,  Enna,   Ferrara,   Frosinone,
Gorizia,   Grosseto,  Isernia,  Latina,  Macerata,  Mantova,  Matera,
Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pordenone, Ragusa, Ravenna,
Rieti,  Rovigo,  Sassari,  Siena,  Siracusa,  Sondrio, Teramo, Terni,
Trapani, Udine, Vercelli, Viterbo.
Tariffe con clausola di "franchigia fissa ed assoluta"
Per  i  contratti  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta" la
misura della franchigia e' pari a L.  150.000  ed  i  relativi  premi
corrispondono a quellli di cui alle precedenti tariffe a premio fisso
moltiplicati per il coefficiente 0,86.
 
4)   ASSICURAZIONI  RELATIVE  AI  VEICOLI  A  MOTORE  DEL  SETTORE  V
(CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI AD USO PRIVATO).
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato   moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente ai
massimali, alle zone territoriali e, per  i  soli  motoveicoli,  alla
cilindrata.
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli indicati  al  precendente  n.  3),  lettera  B),  per  le
assicurazioni  relative  ai  motoveicoli  e ciclomotori per trasporto
cose.
                                                    Coefficienti
     Zone territoriali                                di premio
           ---                                            --
           I.......................................      1,00
           II......................................      0,93
           III.....................................      0,79
           IV......................................      0,73
           V.......................................      0,68
           VI......................................      0,57
 
La   distribuzione   delle   province   e  delle  targhe  nelle  zone
territoriali e' quella indicata al precedente n. 3, lettera  B),  per
le  assicurazioni relative ai motoveicoli e ciclomotori per trasporto
cose.
a) Ciclomotori.
Il premio di riferimento e' pari a L. 54.232, al netto d'imposta, per
tutte  le  imprese,  con  esclusione  della  Banca  Nazionale   delle
Comunicazioni,  per  la  quale  il premio di riferimento e' pari a L.
51.683, al netto d'imposta.
b) Motoveicoli ad uso privato.
Il  premio  di  riferimento e' pari a L. 192.778, al netto d'imposta,
per tutte le imprese, con  esclusione  della  Banca  Nazionale  delle
Comunicazioni,  per  la  quale  il premio di riferimento e' pari a L.
183.717, al netto d'imposta.
 
                                                   Coefficienti
   Cilindrata                                        di premio
      ---                                               --
   fino a 150 c.c...............................        1,00
   da oltre 150 fino a 400 c.c. ................        1,27
   di oltre 400 c.c.............................        1,64
 
5)  ASSICURAZIONI  (SOLO  RISCHIO  DELLA  CIRCOLAZIONE)  RELATIVE  AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VI (MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI).
La  misura  dei  premi  si  determina a seconda delle caratteristiche
tecniche  del  rischio  assicurato,  moltiplicando   il   premio   di
riferimento  per  i coefficienti di seguito indicati relativamente al
tipo di veicolo ed ai massimali.
Il premio di riferimento e' pari a L. 113.876, al netto d'imposta.
Tipo di veicolo
a)   Macchine   semoventi   con  attrezzature  operative  varie,  non
rientranti nel successivo punto b), carrelli, mezzi sgombraneve:
- fino a 25 q.li di peso in ordine di marcia. . . . . . . . . . 1,00
- da oltre 25 fino a 50 q.li di peso in ordine di marcia. . . . 1,30
- da oltre 50 fino a 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . 2,00
- di oltre 150 q.li di peso in ordine di marcia . . . . . . . . 3,00
b)   Rulli   compressori,   macchine  per  il  costipamento,  per  il
livellamento  e  per  lo  spianamento  del  terreno,   scarificatori,
frantumatori,  mescolatori,  betoniere  (escluse quelle autocarrate),
spandigraniglia  meccanici,  vibrofinitrici,  cisterne   termiche   e
spruzzatori  di bitume, macchine automatiche per la stesura del manto
stradale e motosaldatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50
Massimali
Le  combinazioni  di  massimali  ed i relativi coefficienti di premio
sono quelli  indicati  al  precedente  n.  1)  per  le  assicurazioni
relative ai veicoli a motore dei settori I e II.
 
6)  ASSICURAZIONI  (SOLO  RISCHIO  DELLA  CIRCOLAZIONE)  RELATIVE  AI
VEICOLI A MOTORE DEL SETTORE VII (MACCHINE AGRICOLE).
La   misura  dei  premi  si  determina  moltiplicando  il  premio  di
riferimento per i coefficienti relativi ai massimali.
    -  per  uso  conto proprio: il premio di riferimento e' pari a L.
68.216, al netto di imposta.
    -  per  uso  conto  terzi:  il premio di riferimento e' pari a L.
129.605, al netto di imposta.
 
                                                        Coefficienti
                Massimali                                di premio
                   ---                                       --
   500    200      50      milioni  ...................     1,00
   500    200     100         "     ...................     1,02
   700    300     100         "     ...................     1,04
   700    300     200         "     ...................     1,05
 1.000    300     100         "     ...................     1,05
   500    500     500         "     ...................     1,07
   600    600     600         "     ...................     1,08
   700    700     700         "     ...................     1,09
 1.000  1.000   1.000         "     ...................     1,11
 2.000  2.000   2.000         "     ...................     1,15
 3.000  3.000   3.000         "     ...................     1,18
 4.000  4.000   4.000         "     ...................     1,20
 5.000  5.000   5.000         "     ...................     1,22