IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 97 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante: "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati"; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"; Vista la legge 11 marzo 1970, n. 83, di conversione del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante: "Norme in materia di collocamento e reclutamento dei lavoratori agricoli"; Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela e la dignita' dei lavoratori della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 31 gennaio 1976, con il quale e' stata determinata la riorganizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 "Legge quadro sul pubblico impiego"; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro e relative disposizioni di attuazione; Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1988 riguardante l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' chiamato a svolgere un ruolo attivo di intervento sul mercato del lavoro che, per una maggiore incisivita', deve essere svolto con strumenti adeguati anche alle specificita' territoriali; Considerato che la normativa di cui alla citata legge 28 febbraio 1987, n. 56, istituisce le sezioni circoscrizionali quali articolazioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione; Considerato che per effetto della riorganizzazione a livello sub-provinciale si rende necessario determinare un nuovo assetto organizzativo funzionale degli uffici del lavoro e della massima occupazione; D'intesa con le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. L'UPLMO costituisce l'organo di direzione, programmazione e verifica dell'azione amministrativa connessa all'attuazione dei servizi dell'impiego, alla gestione promozionale delle relazioni industriali, alla composizione dei conflitti di lavoro, alla gestione e allo sviluppo degli interventi a sostegno della cooperazione nonche' l'organo di coordinamento degli interventi di politica attiva del lavoro.