IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 97 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, recante norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni   dello   Stato,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni;
  Vista  la  legge 29 aprile 1949, n. 264, recante: "Provvedimenti in
materia di  avviamento  al  lavoro  e  di  assistenza  ai  lavoratori
involontariamente disoccupati";
  Vista  la  legge  22  luglio  1961,  n.  628,  recante:  "Modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
  Vista   la   legge  11  marzo  1970,  n.  83,  di  conversione  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante: "Norme  in  materia  di
collocamento e reclutamento dei lavoratori agricoli";
  Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela
e  la  dignita'   dei   lavoratori   della   liberta'   sindacale   e
dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul
collocamento";
  Vista  la  legge  11  agosto  1973,  n.  533,  recante  norme sulla
disciplina  delle  controversie  individuali  di   lavoro   e   delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la  cooperazione  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  31 gennaio 1976, con il quale e' stata
determinata la riorganizzazione  degli  uffici  del  lavoro  e  della
massima occupazione;
  Vista  la  legge  29  marzo  1983, n. 93 "Legge quadro sul pubblico
impiego";
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro e relative disposizioni di
attuazione;
  Visto   il   proprio   decreto  del  20  gennaio  1988  riguardante
l'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego  e  per
il collocamento in agricoltura;
  Considerato  che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' chiamato a svolgere un ruolo attivo di intervento sul mercato  del
lavoro  che,  per  una  maggiore  incisivita', deve essere svolto con
strumenti adeguati anche alle specificita' territoriali;
  Considerato  che  la normativa di cui alla citata legge 28 febbraio
1987,  n.  56,   istituisce   le   sezioni   circoscrizionali   quali
articolazioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione;
  Considerato  che  per  effetto  della  riorganizzazione  a  livello
sub-provinciale si rende  necessario  determinare  un  nuovo  assetto
organizzativo  funzionale  degli  uffici  del  lavoro e della massima
occupazione;
  D'intesa con le organizzazioni sindacali;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'UPLMO   costituisce   l'organo  di  direzione,  programmazione  e
verifica  dell'azione  amministrativa  connessa  all'attuazione   dei
servizi  dell'impiego,  alla  gestione  promozionale  delle relazioni
industriali, alla composizione dei conflitti di lavoro, alla gestione
e  allo  sviluppo  degli  interventi  a  sostegno  della cooperazione
nonche' l'organo di coordinamento degli interventi di politica attiva
del lavoro.