Il comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Val di Cornia" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Val di Cornia" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" e' riservata ai vini bianco, rosato e rosso che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Val di Cornia" e' accompagnata obbligatoriamente dalla indicazione di una delle seguenti sottozone: Campiglia M.ma, Suvereto, San Vincenzo e Piombino, coincidenti con i confini amministrativi dei rispettivi comuni. Il territorio delimitato dai confini amministrativi dei comuni di Monteverdi M.mo e Sassetta rientrano nella sottozona Suvereto.