Il comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata  "Val  di  Cornia"  ha  espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto  presidenziale  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                Proposta di disciplinare di produzione
 della denominazione di origine controllata del vino "Val di Cornia"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Val  di  Cornia"  e'
riservata ai vini bianco,  rosato  e  rosso  che  corrispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  previsti  nel presente disciplinare di
produzione.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Val  di  Cornia"  e'
accompagnata  obbligatoriamente  dalla  indicazione  di   una   delle
seguenti   sottozone:   Campiglia  M.ma,  Suvereto,  San  Vincenzo  e
Piombino, coincidenti con i  confini  amministrativi  dei  rispettivi
comuni.  Il  territorio  delimitato  dai  confini  amministrativi dei
comuni di  Monteverdi  M.mo  e  Sassetta  rientrano  nella  sottozona
Suvereto.