Alle direzioni provinciali p.t.
                                  Alle direzioni compartimentali p.t.
                                  Alla direzione centrale servizi
                                  ispettivi
                                  Alla   direzione  generale  p.t.  -
                                  Ufficio      organizzazione       e
                                  coordinamento
                                  Al Gabinetto dell'On.le Ministro
  In  esecuzione  del disposto degli articoli 86 e 90 del Trattato di
Roma, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203,  il  servizio  di
raccolta,  trasporto  e distribuzione della corrispondenza epistolare
svolto dai corrieri internazionali privati non e' piu' soggetto,  con
effetto  dalla  data  di  pubblicazione del presente comunicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al regime di  esclusiva
previsto  dall'art.  1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, sempreche':
   le  operazioni vengano effettuate da organizzazioni che esercitano
l'impresa nel campo internazionale;
   le  operazioni  stesse riguardino invii per i quali sia assicurato
un servizio celere.
  Le  organizzazioni  operanti  nel  settore sono tenute a comunicare
l'esercizio dell'attivita'  di  raccolta,  trasporto  e  recapito  di
corrispondenze    celeri    alle   direzioni   compartimentali   p.t.
territorialmente competenti, tenendo  conto  della  ubicazione  della
propria sede principale in Italia.
  Contestualmente  alla  comunicazione indicheranno la rete gestita e
le condizioni generali di fornitura del servizio  riferite  anche  ai
tempi di resa e alle tariffe.
  La  comunicazione  va effettuata da parte delle organizzazioni gia'
operanti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da parte
di  quelle  che  si  costituiranno  successivamente  a   tale   data,
all'inizio dell'attivita'.
                                       Il direttore generale: PANELLA