IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione per il funzionamento del Consorzio industrie fiammiferi per la durata di nove anni a decorrere dal 1 gennaio 1923; Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356; Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393; Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1988, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e la rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi a decorrere dal 1 luglio 1988; Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi e' fissato nella misura unica dell'8 per cento; Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982, concernente la variazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi a seguito dell'aumento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi dal 15% al 18%; Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Viste le proposte presentate in data 9 dicembre 1988 dell'anzidetto comitato, intese a rideterminare l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi in modo da mantenere inalterati i prezzi di vendita al pubblico; Riconosciuta la necessita' di determinare le nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi in relazione al decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, sostituito dal decreto-legge 27 settembre 1988, n. 417, sostituito dal decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512; Decreta: Articolo unico Con effetto dal 30 luglio 1988, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento: Imposta di Imposta sul fabbricazione valore aggiunto Tipo di fiammiferi Lire Lire -- -- -- 1. Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati "Cerini S/80" 50,5150 39,8750 2. Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo 44,0550 23,9250 3. Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati "Svedesi S/40" 41,5454 23,9250 4. Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata 132,93 79,75 5. Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo 134,83 79,75 6. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo denominati "Caminetto" 598,70 957 7. Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 24,08 15,95 8. Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 38,2450 23,9250 9. Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 49,08 31,90 10. Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 114,87 47,85 11. Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 74,30 47,85 12. Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno al fosforo amorfo del tipo "Minerva" 125,66 79,75 13. Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati "Familiari S/100" 96,35 47,85 14. Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati "Familiari" 101,36 47,85 15. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati "Maxi-Box" 209,0250 119,6250 Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 dicembre 1988 Il Ministro: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1989 Registro n. 15 Finanze, foglio n. 314