IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  6  del  regio  decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e
dell'annessa convenzione per il funzionamento del Consorzio industrie
fiammiferi  per  la  durata  di  nove anni a decorrere dal 1› gennaio
1923;
  Visto  il  regio  decreto-legge  18 gennaio 1932, n. 14, convertito
nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale
12 ottobre 1944, n. 317;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale 18 giugno 1945, n.
393;
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972,
n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1›  luglio 1988, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  7  luglio  1988,  concernente   la
variazione  della  tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi e la
rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi a decorrere
dal 1› luglio 1988;
  Visto  l'art.  1  del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, con il
quale l'aggio di vendita sui fiammiferi e' fissato nella misura unica
dell'8 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  novembre  1982, concernente la
variazione dell'imposta di fabbricazione  sui  fiammiferi  a  seguito
dell'aumento  dell'aliquota  di  imposta  sul  valore  aggiunto per i
fiammiferi dal 15% al 18%;
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla  normativa  comunitaria  della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983,  che  detta  norme
per  il  funzionamento  del  comitato  di cui all'art. 5 della citata
legge n. 198/1983;
  Viste le proposte presentate in data 9 dicembre 1988 dell'anzidetto
comitato, intese  a  rideterminare  l'imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi  in  modo  da  mantenere inalterati i prezzi di vendita al
pubblico;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  determinare  le nuove aliquote di
imposta di fabbricazione sui fiammiferi in relazione al decreto-legge
30  luglio  1988,  n.  303, sostituito dal decreto-legge 27 settembre
1988, n. 417, sostituito dal decreto-legge 28 novembre 1988, n. 512;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Con  effetto  dal  30  luglio  1988,  le  aliquote  di  imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure  di  seguito
indicate  unitamente  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  per
singolo condizionamento:
 
                             Imposta di                Imposta sul
                            fabbricazione            valore aggiunto
      Tipo di fiammiferi        Lire                       Lire
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  1. Scatola di cartone
con 80 cerini al sesquisolfuro
di fosforo denominati
"Cerini S/80"                 50,5150                     39,8750
 
  2. Scatola di cartone o
di legno con 50 cerini
ridotti al fosforo amorfo     44,0550                     23,9250
 
  3. Scatola di cartone o di
legno con 40 fiammiferi di
legno paraffinato al fosforo
amorfo denominati
"Svedesi S/40"                41,5454                     23,9250
 
  4. Bossolo di cartone con
100 fiammiferi di legno
paraffinato al sesquisolfuro
di fosforo con capocchia
variamente colorata          132,93                       79,75
 
  5. Scatola di legno con
30 fiammiferi controvento
di legno paraffinato al
fosforo amorfo               134,83                       79,75
 
  6. Scatola di cartone con
100 fiammiferi di legno
paraffinato al fosforo
denominati "Caminetto"       598,70                      957
 
  7. Bustina di cartone
con 20 fiammiferi di
legno paraffinato al
fosforo amorfo del tipo
"Minerva"                     24,08                       15,95
 
  8. Bustina di cartone con
30 fiammiferi di legno
paraffinato al fosforo amorfo
del tipo "Minerva"            38,2450                     23,9250
 
  9. Bustina di cartone con
40 fiammiferi di legno
paraffinato al fosforo
amorfo del tipo "Minerva"     49,08                       31,90
 
  10. Bustina di cartone con
60 fiammiferi di legno
paraffinato al fosforo
amorfo del tipo "Minerva"    114,87                       47,85
 
  11. Busta di cartone con 10
fiammiferi giganti di legno
paraffinato al fosforo amorfo
del tipo "Minerva"            74,30                       47,85
 
  12. Busta di cartone con
20 fiammiferi giganti di
legno al fosforo amorfo del
tipo "Minerva"               125,66                       79,75
 
  13. Scatola di cartoncino
con 100 fiammiferi di legno
paraffinato al sesquisolfuro
di fosforo denominati
"Familiari S/100"             96,35                       47,85
 
  14. Busta di cartoncino
con 100 fiammiferi di legno
paraffinato al sesquisolfuro
di fosforo denominati
"Familiari"                  101,36                       47,85
 
  15. Scatola di cartoncino
con 250 fiammiferi di legno
paraffinato al sesquisolfuro
di fosforo denominati
"Maxi-Box"                   209,0250                    119,6250
 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 dicembre 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1989
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 314