IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  provvedimento  C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale,
tra l'altro, il Presidente Delegato del C.I.P. e' stato  delegato  ad
emanare  i  provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas
distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi
di cessione del metano;
  Considerata  l'opportunita'  di  sottoporre  a  verifica i dati del
gasolio per uso riscaldamento del primo bimestre  1989,  al  fine  di
accertare  la  loro  omogeneita'  con la tendenza in atto del mercato
petrolifero;
  Considerato  che  a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio
registrate nel mese di aprile si sono verificate  le  condizioni  per
una correlativa variazione del prezzo del metano;
  Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28
agosto 1986; n. 22 del 2 luglio 1987; n. 25 del 1› settembre 1987; n.
32  del  27  novembre  1987  e  n.  24  del 9 dicembre 1988, relativi
all'aggiornamento delle tariffe del  gas  distribuito  a  mezzo  rete
urbana;
  Considerato  che  il  valore  unitario  di variazione delle tariffe
finali di riscaldamento individuale con  o  senza  uso  promiscuo  ed
altri   usi,   corrispondente  ad  una  variazione  di  una  lira  al
chilogrammo del prezzo Sif - Siva del gasolio per uso  riscaldamento,
risulta,  come  comunicato  dalla Snam con nota del 21 febbraio 1989,
pari a 0,6045 L./m(Elevato al Cubo);
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1988 che al punto 3.1.6 prevede
nuove modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie;
                              Delibera:
  Con decorrenza dal 1› maggio 1989 e con l'applicazione del criterio
stabilito dal provvedimento del C.I.P. n. 24 del 9 dicembre  1988  le
tariffe  dei  gas  provenienti  da  metano e distribuiti a mezzo rete
urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale  con  o  senza
uso  promiscuo  e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici
T1 (cottura cibi e produzione acqua  calda),  sono  aumentate  di  13
L./m(Elevato  al  Cubo)  pari  a 1,41 L./Mcal (1,21 L./kWh) per gas a
9200 Mcal/m(Elevato al Cubo)st.
  Nella trasformazione a L./m(Elevato al Cubo) a L./Mcal ed a L./kWh,
l'eventuale  arrotondamento  si  applichera'   alla   seconda   cifra
decimale.
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
aziende distributrici sono  tenute  a  notificare  al  C.I.P.  ed  ai
comitati  provinciali  prezzi  competenti  i  valori aggiornati delle
tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
  I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta
applicazione delle soprarichiamate disposizioni.
  Il  prezzo  del  gasolio  cui  si  fara' riferimento nella prossima
revisione e' pari a 281,25 L./kg.
   Roma, addi' 3 maggio 1989
                           Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA