IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986, nel quale, tra l'altro, il Presidente Delegato del C.I.P. e' stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano; Considerata l'opportunita' di sottoporre a verifica i dati del gasolio per uso riscaldamento del primo bimestre 1989, al fine di accertare la loro omogeneita' con la tendenza in atto del mercato petrolifero; Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio registrate nel mese di aprile si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 44 del 28 agosto 1986; n. 22 del 2 luglio 1987; n. 25 del 1 settembre 1987; n. 32 del 27 novembre 1987 e n. 24 del 9 dicembre 1988, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana; Considerato che il valore unitario di variazione delle tariffe finali di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo ed altri usi, corrispondente ad una variazione di una lira al chilogrammo del prezzo Sif - Siva del gasolio per uso riscaldamento, risulta, come comunicato dalla Snam con nota del 21 febbraio 1989, pari a 0,6045 L./m(Elevato al Cubo); Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1988 che al punto 3.1.6 prevede nuove modalita' di applicazione delle variazioni tariffarie; Delibera: Con decorrenza dal 1 maggio 1989 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del C.I.P. n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), sono aumentate di 13 L./m(Elevato al Cubo) pari a 1,41 L./Mcal (1,21 L./kWh) per gas a 9200 Mcal/m(Elevato al Cubo)st. Nella trasformazione a L./m(Elevato al Cubo) a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applichera' alla seconda cifra decimale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le aziende distributrici sono tenute a notificare al C.I.P. ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento. I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni. Il prezzo del gasolio cui si fara' riferimento nella prossima revisione e' pari a 281,25 L./kg. Roma, addi' 3 maggio 1989 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA