IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.
963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre
1968, n. 1639;
  Visto  l'art.  32  della  legge  citata,  che prevede il potere del
Ministro della marina mercantile, sentita la  Commissione  consultiva
centrale  per  la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina
della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di
adeguarle   al   progresso  delle  conoscenze  scientifiche  e  delle
applicazioni tecnologiche;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, con il quale e' stata
regolamentata, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,  la  cattura  delle
medesime specie nel mare territoriale;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1982, n. 979, contenente disposizioni
per la difesa del mare;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire la cattura dei cetacei,
delle testuggini e dello storione comune solo per  motivate  esigenze
di conservazione faunistica o di ricerca scientifica;
  Sentita  la  Commissione consultiva centrale per la pesca marittima
in data 12 gennaio 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  vietato  pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari
delle seguenti specie, o loro parti, se non previa autorizzazione del
Ministero   della   marina   mercantile,   sentito  il  parere  della
Commissione  consultiva  centrale  della  pesca  marittima  e   della
Consulta  per  la  difesa  del  mare dagli inquinamenti, per motivate
esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica:
   1) cetacei (Cetacea);
   2) testuggini (Testudinata);
   3) storioni (Acipenseridae).
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             Il  D.M.  21  maggio  1980  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1980.