IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1980, con il quale e' stata regolamentata, a seguito dell'entrata in vigore della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, la cattura delle medesime specie nel mare territoriale; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, contenente disposizioni per la difesa del mare; Considerata l'opportunita' di consentire la cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune solo per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima in data 12 gennaio 1989; Decreta: Art. 1. E' vietato pescare, detenere, trasportare o commerciare esemplari delle seguenti specie, o loro parti, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per motivate esigenze di conservazione faunistica o di ricerca scientifica: 1) cetacei (Cetacea); 2) testuggini (Testudinata); 3) storioni (Acipenseridae).
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: Il D.M. 21 maggio 1980 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1980.