In  ottemperanza  a  quanto disposto dal regolamento CEE n. 1014/89
del 18 aprile 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale"  CEE  n.  L
109/10  del  20 aprile 1989), che abroga il regolamento CEE n. 438/89
del 21 febbraio 1989 (pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE  n  L
51/5  del  23  febbraio  1989)  che  introduceva  in  via provvisoria
restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti  tessili
originari della Polonia, si comunica quanto segue.
  Le   importazioni   di  spago,  corde  e  funi,  di  fibre  tessili
sintetiche, anche intrecciate (cat. 90 A.M.F.  -  codice  NCDSA  5607
4100 - 5607 4911 - 5607 4919 - 5607 4990 - 5607 5011 - 5607 5019 5607
5030 - 5607  5090)  sono  sottoposte  al  regime  dell'autorizzazione
ministeriale nell'ambito dei seguenti quantitativi:
 
Anno 1989 - dal 9 febbraio al 31 dicembre
  1989   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.   982
Anno 1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.106
Anno 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.112
 
  Gli    operatori   interessati,   per   ottenere   l'autorizzazione
d'importazione, dovranno inoltrare in bollo, redatta  preferibilmente
sugli  appositi  moduli  reperibili  presso le camere di commecio, al
Ministero del commercio  con  l'estero  -  Direzione  generale  delle
importazioni  ed  esportazioni - Divisione III - Viale America, 342 -
00144 Roma.
  Le domande dovranno essere corredate dell'originale del certificato
d'esportazione rilasciato dalle  competenti  autorita'  polacche,  ai
sensi  del  punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE
n.  4136/86  del  22  dicembre  1986,  pubblicato   nella   "Gazzetta
Ufficiale" della Comunita' europea n. L 387 del 31 dicembre 1986.
  I  prodotti  spediti  dalla  Polonia  prima  del  24  febbraio 1989
continuano ad essere immessi in libera pratica  previa  presentazione
della  polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva
spedizione prima di detta data.
  Tutti  i  prodotti  spediti dalla Polonia nel periodo 9-24 febbraio
1989  ed  immessi  in  libera  pratica  ai  sensi  della   precedente
disposizione vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito per il
1989.
  La  circolare  n.  9  del  16 marzo 1989 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1989) deve intendersi annullata.
  La  presente  circolare  integra  la  circolare  n.  23/88/T  del 9
febbraio 1988, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 1988.
  E',  in  corso  di  modifica  il  decreto  ministeriale  589 del 24
dicembre 1987 nel senso sopraindicato.
                                                Il Ministro: RUGGIERO