IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                       Adeguamento tariffario
  1.  Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto,  le  tariffe  per  il  trasporto
passeggeri,  comprese  quelle  relative  al  comparto  sociale,  sono
aumentate  di  una  quota percentuale per ogni anno, anche al fine di
provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe
delle altre modalita' di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di
aumento e' stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto
a  decorrere  dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede
con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, previa deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di competenza.
  2.  L'aumento non puo' comunque portare ad eccedere, al termine del
quinquennio,  il  livello  tariffario  comunitario.  L'aumento  delle
tariffe  relative  al  comparto  sociale  deve  in  ogni  caso essere
stabilito   in  misura  tale  da  consentire  la  graduale  riduzione
dell'onere   a   carico  del  bilancio  dello  Stato,  ai  sensi  del
regolamento C.E.E. n. 1191/69.
  3.  Le  tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto
della concorrenzialita' degli altri sistemi di trasporto, nonche' del
tasso programmato di inflazione.