IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli  oneri  sociali,  di  sgravi  contributivi nel Mezzogiorno e di
finanziamento dei patronati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'ambiente;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
Retribuzione    imponibile,    accreditamento   della   contribuzione
settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile
  1.  La  retribuzione  da  assumere  come  base  per  il calcolo dei
contributi  di  previdenza  e  di  assistenza sociale non puo' essere
inferiore   all'importo   delle   retribuzioni  stabilito  da  leggi,
regolamenti,   contratti   o   accordi  collettivi,  stipulati  dalle
organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative  su  base nazionale,
ovvero  da  contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
  2.  La  contribuzione  relativa  alla  eventuale  differenza tra la
retribuzione di cui al comma 1 e la retribuzione corrisposta, salvi i
diritti  spettanti  al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro,
e' a carico del datore di lavoro.
  3.   Con  effetto  dal  1›  gennaio  1989  la  percentuale  di  cui
all'articolo   7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  1983,  n.  638, e' elevata a 45. A decorrere dal periodo di
paga in corso alla data del 1› gennaio 1989, la percentuale di cui al
secondo periodo del predetto comma e' elevata a 11,25. Resta a carico
del  datore  di  lavoro  la  contribuzione  relativa  alla  eventuale
differenza  tra  il  limite  minimo  di retribuzione giornaliera e la
retribuzione corrisposta.
  4.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989, il
comma  1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e' sostituito dai seguenti:
  "1.  Le  ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore
di  lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese
le  trattenute  effettuate  ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della
legge  30  aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non
possono  essere  portate  a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme  e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto  delle  gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate  alle  gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio
tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
  1-  bis.  L'omesso  versamento  delle ritenute di cui al comma 1 e'
punito  con  la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
duemilioni.  Il  relativo  versamento  entro  sei mesi dalla scadenza
della  data  stabilita  per  lo stesso e comunque, ove sia fissato il
dibattimento  prima  di  tale  termine,  non  oltre  le formalita' di
apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".
  5.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989,
l'articolo  5,  comma  5,  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e' sostituito dal seguente:
  "5.  La  retribuzione  minima  oraria da assumere quale base per il
calcolo  dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale,   si   determina   rapportando   alle  giornate  di  lavoro
settimanale   ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di  cui
all'articolo   7   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e  dividendo  l'importo  cosi'  ottenuto  per  il numero delle ore di
orario   normale   settimanale   previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".