Come noto l'accordo in oggetto e successive modifiche, per effetto della clausola di tacita riconduzione, e' da considerarsi rinnovato, a partire dal 1 aprile 1989. Per la sua esecuzione, restano in vigore le norme di cui alla circolare di questo Ministero n. 1A405195 del 20 aprile 1978. Le relative operazioni doganali avranno luogo tramite le dogane di Gorizia, Udine e Monfalcone. Le presenti disposizioni sono da considerarsi valide fino a quando non formeranno oggetto di modifica, in base ad apposita circolare di questo Ministero. Il Ministro: RUGGIERO