IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                    DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti i decreti ministeriali del 15 ottobre 1987 e 9 marzo 1988 con
i quali sono state approvate alcune tariffe  di  assicurazione  sulla
vita  presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a.,
con sede in Bologna;
  Viste le domande in data 15 marzo, 10 giugno, 16 settembre, 20 e 26
ottobre 1988 e 3 gennaio 1989  della  Compagnia  assicuratrice  Prev.
I.A.A.C.  Societa' per azioni, con sede in Bologna, aderente al "Pool
italiano per l'assicurazione  di  gruppo  morte  ed  invalidita'  dei
dirigenti  di  aziende  industriali", al "Pool per l'assicurazione di
gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende
industriali  aderenti  all  Confapi"  e  al  "Pool  italiano  per  la
previdenza  assicurativa  degli  handicappati"  intese  ad   ottenere
l'approvazione  di tariffe di assicurazione sulla vita, condizioni di
polizza, nonche' l'autorizzazione ad elevare i  limiti  del  capitale
assicurabile senza visita medica;
  Viste  le  lettere  in data 22 dicembre 1988 n. 823529, 23 dicembre
1988 numeri 823557 e 823575, 18 gennaio 1989 n.  920283,  3  febbraio
1989  numeri  920489, 920492, 920493 e 920497 con le quali l'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni  generali
e  speciali  di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore e le
condizioni  speciali  di  polizza   da   applicare   a   tariffe   di
assicurazione  sulla  vita  gia'  approvate  con  i  decreti a fianco
indicati presentate dalla  Compagnia  assicuratrice  Prev.   I.A.A.C.
Societa' per azioni, con sede in Bologna:
   1)  condizioni generali di polizza da applicare a contratti emessi
in forma collettiva, sostitutive delle analoghe approvate con decreto
ministeriale del 15 ottobre 1987;
   2)  consizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 22
- assicurazione temporanea a premio unico di  annualita'  posticipate
certe,  pagabili  in  rate  mensili  a  partire dall'epoca di decesso
dall'assicurato qualora esso avvenga entro un determinato periodo  di
tempo  e  sino  al termine del periodo stesso, (approvata con decreto
ministeriale del 15 ottobre 1987) per la copertura di mutui  concessi
dietro cessioni di una quota di stipendio;
   3)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'   permanente,  stipulata  da  parte  delle  compagnie  di
assicurazione aderenti  al  "Pool  italiano  per  l'assicurazione  di
gruppo  morte  ed  invalidita' dei dirigenti di aziende industriali a
favore  dei  dirigenti   di   aziende   industriali   aderenti   alla
Confindustria,  Intersind e ASAP in formza dell'art. 12 del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di  aziende  industriali
stipulato  in data 16 maggio 1985 e a favore dei dirigenti di aziende
industriali aderenti  alla  Confederazione  italiana  degli  armatori
liberi,  in  forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di
lavoro stipulato il 25 giugno 1985 da applicare alle tariffe n. 93G -
temporanea  di  gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di
gruppo per il caso di morte e di  invalidita'  permanente,  approvate
con decreto ministeriale 9 marzo 1988;
   4)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di  gruppo
per  il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di
morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale
9 marzo 1988;
    5)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata
favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da
parte delle compagnie di assicurazioni facenti parte  del  "Pool  per
l'assicurazione  di  gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali aderenti  alla  Confapi",  in  forza
dell'art.  12  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985,  da
applicare  alle  tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di
morte e n. 94Gi temporanea di gruppo  per  il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  approvate  con decreto ministeriale 9 marzo
1988;
    6)  condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte nonche' per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende
in forza di contratti o accordi collettivi nazionali  di  lavoro,  da
applicare  alle  tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di
morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  approvate  con decreto ministeriale 9 marzo
1988;
    7)  condizioni speciali di polizza per assicurazioni senza visita
medica e con  copertura  immediata,  da  applicare  esclusivamente  a
contratti sipulati a garanzia di un mutuo erogato da istituti bancari
e istituti finanziari e per un importo  di  capitale  assicurato  non
superiore a lire 35 milioni;
    8) tariffe 44/C - capitalizzazione finanziaria a premio unico per
il pagamento, ad un'epoca prestabilita, di  un  capitale  annualmente
rivalutabile  da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva,
a copertura del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.);
    9)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui
al precedente punto 8);
   10)  tariffa  di  assicurazione  monoannuale per la garanzia di un
capitale decrescente in caso di morte o di invalidita', complementare
ad  operazioni  di  costituzione  del trattamento di fine rapporto di
lavoro (T.F.R.), da utilizzare come complementare di contratti emessi
in forma collettiva;
   11)  condizioni  speciali  di polizza, comprensive delle modalita'
concernenti l'accertamento dello stato di invalidita', della  tariffa
di cui al precedente punto 10);
   12)  tariffa  di  opzione  per  il  differimento nel pagamento del
capitale  garantito  alla  scadenza  contrattuale  dalla   precedente
tariffa n. 44/C;
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui
al precedente punto 12);
   14) regolamento della gestione speciale G-vita collettive;
   15)  tariffa  di  assicurazione  di  rendita vitalizia immediata a
prestazione rivalutabile  (tassi  tecnici  3%  e  4%),  a  favore  di
soggetti portatori di handicap;
   16) tariffa di opzione per la conversione dei capitali liquidati a
scadenza o in caso di morte dell'assicurato nelle forme vita  intera,
mista  e  temporanea  per il caso di morte (tassi tecnici 0% e 3%) in
rendita vitalizia rivalutabile immediata o certa per 5 o  10  anni  e
successivamente vitalizia;
   17) condizioni speciali di polizza per la conversione del capitale
assicurato in mista o vita intera o temporanea per il caso  di  morte
in  una  rendita  annualmente  rivalutabile,  stipulato  a favore del
beneficiario portatore di handicap;
   18)  condizioni  speciali  per  la  maggiorazione  periodica delle
rendite vitalizie.