IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali del 15 ottobre 1987 e 9 marzo 1988 con i quali sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna; Viste le domande in data 15 marzo, 10 giugno, 16 settembre, 20 e 26 ottobre 1988 e 3 gennaio 1989 della Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. Societa' per azioni, con sede in Bologna, aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti all Confapi" e al "Pool italiano per la previdenza assicurativa degli handicappati" intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, condizioni di polizza, nonche' l'autorizzazione ad elevare i limiti del capitale assicurabile senza visita medica; Viste le lettere in data 22 dicembre 1988 n. 823529, 23 dicembre 1988 numeri 823557 e 823575, 18 gennaio 1989 n. 920283, 3 febbraio 1989 numeri 920489, 920492, 920493 e 920497 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni generali e speciali di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore e le condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita gia' approvate con i decreti a fianco indicati presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev. I.A.A.C. Societa' per azioni, con sede in Bologna: 1) condizioni generali di polizza da applicare a contratti emessi in forma collettiva, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 15 ottobre 1987; 2) consizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. 22 - assicurazione temporanea a premio unico di annualita' posticipate certe, pagabili in rate mensili a partire dall'epoca di decesso dall'assicurato qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso, (approvata con decreto ministeriale del 15 ottobre 1987) per la copertura di mutui concessi dietro cessioni di una quota di stipendio; 3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata da parte delle compagnie di assicurazione aderenti al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP in formza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985 e a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confederazione italiana degli armatori liberi, in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 25 giugno 1985 da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988; 4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988; 5) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, da parte delle compagnie di assicurazioni facenti parte del "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988; 6) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonche' per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende in forza di contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro, da applicare alle tariffe n. 93G - temporanea di gruppo per il caso di morte e n. 94Gi - temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale 9 marzo 1988; 7) condizioni speciali di polizza per assicurazioni senza visita medica e con copertura immediata, da applicare esclusivamente a contratti sipulati a garanzia di un mutuo erogato da istituti bancari e istituti finanziari e per un importo di capitale assicurato non superiore a lire 35 milioni; 8) tariffe 44/C - capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento, ad un'epoca prestabilita, di un capitale annualmente rivalutabile da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva, a copertura del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.); 9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 8); 10) tariffa di assicurazione monoannuale per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidita', complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.), da utilizzare come complementare di contratti emessi in forma collettiva; 11) condizioni speciali di polizza, comprensive delle modalita' concernenti l'accertamento dello stato di invalidita', della tariffa di cui al precedente punto 10); 12) tariffa di opzione per il differimento nel pagamento del capitale garantito alla scadenza contrattuale dalla precedente tariffa n. 44/C; 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 12); 14) regolamento della gestione speciale G-vita collettive; 15) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata a prestazione rivalutabile (tassi tecnici 3% e 4%), a favore di soggetti portatori di handicap; 16) tariffa di opzione per la conversione dei capitali liquidati a scadenza o in caso di morte dell'assicurato nelle forme vita intera, mista e temporanea per il caso di morte (tassi tecnici 0% e 3%) in rendita vitalizia rivalutabile immediata o certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; 17) condizioni speciali di polizza per la conversione del capitale assicurato in mista o vita intera o temporanea per il caso di morte in una rendita annualmente rivalutabile, stipulato a favore del beneficiario portatore di handicap; 18) condizioni speciali per la maggiorazione periodica delle rendite vitalizie.