IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi 82 ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell'allegato piano di ripartizione delle frequenze; Viste le note n. 53 e n. 54 del predetto piano; Vista l'impossibilita' da parte dell'Azienda autonoma di assistenza al volo di sostituire con impianti radar funzionanti in altra banda di frequenze, quelli attualmente operanti nella banda di frequenza 590-606 MHz entro il termine fissato nelle note di cui al punto precedente; Considerato che l'eventuale interruzione del servizio radar comporterebbe gravi ripercussioni non solo sul piano della regolarita' del traffico aereo nazionale ed internazionale ma anche su quello della sicurezza del volo in un momento di forte incremento della circolazione aerea; Decreta: Art. 1. La nota n. 53 del piano di ripartizione delle frequenze allegato al citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e' variata come segue: "Nella banda di frequenze 590-606 MHz le stazioni del servizio di radiodiffusione sono soggette fino al 31 dicembre 1991 al preventivo accertamento di compatibilita' con gli esistenti impianti di radionavigazione al fine di assicurarne la protezione". La nota n. 54 dello stesso piano di ripartizione delle frequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e' variata come segue: "Il servizio di radionavigazione e' limitato agli esistenti impianti di radionavigazione di Linate e Fiumicino; tale servizio deve cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1991".