Il  Senato  della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno
1989, ha adottato, a maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  la
seguente deliberazione:
                               Art. 1.
 All'articolo 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Spetta   inoltre   alla   Giunta  l'esame  delle  domande  di
autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della
Costituzione  nonche'  di  riferire  al  Senato  sugli atti trasmessi
dall'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione  a  procedere  per  i
reati  di  cui  all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di
autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 19 del regolamento del Senato, come
          risultante dalle presenti modificazioni, e' il seguente:
             -  "Art.  19  (Giunta  delle  elezioni e delle immunita'
          parlamentari).  - 1.  La  giunta  delle  elezioni  e  delle
          immunita'  parlamentari e' composta di ventitre Senatori ed
          e' presieduta da un Senatore che la  Giunta  elegge  fra  i
          propri membri.
             2.  La  Giunta  procede  alla verifica, secondo le norme
          dell'apposito Regolamento, dei  titoli  di  ammissione  dei
          Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
          incompatibilita'; riferisce, se richiesta, al Senato  sulle
          eventuali  irregolarita'  delle  operazioni  elettorali che
          abbia riscontrato nel corso della verifica.
             3.  Spetta  inoltre alla Giunta l'esame delle domande di
          autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68
          della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti
          trasmessi dell'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a
          procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione
          e sulle  domande  di  autorizzazione  presentate  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  1,  della  legge  costituzionale  16
          gennaio 1989, n. 1.
             4.  Il  regolamento  per la verifica dei poteri previsto
          dal comma 2 e' proposto dalla giunta  per  il  regolamento,
          sentita   la   Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'
          parlamentari, ed  e'  adottato  dal  Senato  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti".
             -  Il  testo  dell'art.  68  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.  68.  - I membri del Parlamento non possono essere
          perseguiti  per  le  opinioni  espresse  e  i   voti   dati
          nell'esercizio delle loro funzioni.
             Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
          nessun membro  del  Parlamento  puo'  essere  sottoposto  a
          procedimento   penale;   ne'   puo'   essere  arrestato,  o
          altrimenti privato della liberta' personale, o sottoposto a
          perquisizione  personale o domiciliare, salvo che sia colto
          nell'atto  di  commettere  un  delitto  per  il  quale   e'
          obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
             Eguale autorizzazione e' richiesta per trarre in arresto
          o mantenere in  detenzione  un  membro  del  Parlamento  in
          esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".
             -  Il  testo  dell'art.  96  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i
          Ministri, anche se cessati dalla carica,  sono  sottoposti,
          per  i  reati  commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
          alla giurisdizione  ordinaria,  previa  autorizzazione  del
          Senato  della  Repubblica  o  della  Camera  dei  deputati,
          secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
             -  Il  testo  dell'art. 10 della legge costituzionale 16
          gennaio 1989, n. 1, e' il seguente:
             "Art.  10.  -  Nei  procedimenti  per  i  reati indicati
          dall'art.  96  della  Costituzione,   il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  i  Ministri,  nonche'  gli altri
          inquisiti che siano membri del Senato  della  Repubblica  o
          della  Camera  dei deputati non possono essere sottoposti a
          misure   limitative    della    liberta'    personale,    a
          intercettazioni  telefoniche  o  sequestro  o violazione di
          corrispondenza   ovvero   a   perquisizioni   personali   o
          domiciliari  senza l'autorizzazione della Camera competente
          ai sensi dell'art. 5, salvo che siano  colti  nell'atto  di
          commettere  un  delitto  per  il  quale  e' obbligatorio il
          mandato o l'ordine di cattura.
             2.  Non  si  applica il secondo comma dell'art. 68 della
          Costituzione.
             3.  La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1,
          e' convocata di diritto  e  delibera,  su  relazione  della
          giunta  di  cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla
          richiesta.
             4.  Nei  confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  dei  Ministri   non   puo'   essere   disposta
          l'applicazione   provvisoria   di   pene   accessorie   che
          comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio".