Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 giugno 1989, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione: Art. 1. All'articolo 19, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Il testo dell'art. 19 del regolamento del Senato, come risultante dalle presenti modificazioni, e' il seguente: - "Art. 19 (Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari). - 1. La giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari e' composta di ventitre Senatori ed e' presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri. 2. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarita' delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica. 3. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'art. 68 della Costituzione nonche' di riferire al Senato sugli atti trasmessi dell'autorita' giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 4. Il regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 2 e' proposto dalla giunta per il regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, ed e' adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti". - Il testo dell'art. 68 della Costituzione e' il seguente: "Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a procedimento penale; ne' puo' essere arrestato, o altrimenti privato della liberta' personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione e' richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile". - Il testo dell'art. 96 della Costituzione e' il seguente: "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale". - Il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e' il seguente: "Art. 10. - Nei procedimenti per i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. 2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione. 3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta. 4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio".