IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma; Vista l'istanza presentata in data 2 marzo 1987 dalla societa' Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a. di Pomezia (Roma), codice fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede e laboratori a Pomezia, via Tito Speri, 14, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981; Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 ha per oggetto l'idoneita' del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica citato; Visto l'esito dell'ispezione condotta in data 30 settembre 1987 e 1 ottobre 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica gia' menzionato; Decreta: Art. 1. La societa' Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a. di Pomezia (Roma), codice fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede e laboratori a Pomezia, via Tito Speri, 14, e' autorizzata ad eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate: Tossicita' acuta: DL50 orale; DL50 cutanea; prove di irritazione dermale; prove di irritazione cutanea; prove di sensibilizzazione. Tossicita' subacuta: per via orale e per via dermale. Saggi di mutagenesi in vivo: Mouse spot test; letali dominanti; saggio mediato dall'ospite; aberrazioni cromosomiche; micronucleo; scambi tra cromatidi fratelli. Saggi di mutagenesi in vitro: conversione genica mitotica; mutazione genica in ceppi batterici; mutazione genica in lievito; aberrazioni cromosomiche; scambi tra cromatidi fratelli; sintesi non programmata del D; mutazione genica in cellule di mammifero; induzione di aneuploidia mitotica in lievito. Studi di fertilita'. Studi di teratogenesi. Tossicita' subcronica (novanta giorni): con esclusione della via inalatoria. Tossicita' cronica: con esclusione della via inalatoria. Studi di cancerogenesi. Studi tossicocinetici: limitatamente, per la parte analitica, alle determinazioni nel sangue e/o urine delle sostanze somministrate. Il Ministero della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi' controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 (Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1982, cosi' recita: "Art. 6. - Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunita', che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorita' competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato. A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 e' tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente: un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza puo' presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonche' dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici; una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti; la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256; proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza. Qualora si tratti di una sostanza che e' gia' stata notificata, il Ministero della sanita' puo' accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o piu' dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi. Nel caso in cui una sostanza e' gia' iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il notificante puo' fare a meno della dichiarazione sugli effetti negativi, della proposta di classificazione e delle proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego. Il notificante e' inoltre dispensato dal fornire le informazioni prescritte per il fascicolo tecnico dall'allegato I del presente decreto, eccettuati i punti 1 e 2 di detto allegato quando la sostanza e' stata notificata per la prima volta da almeno 10 anni. Il notificante di una sostanza gia' notificata e' tenuto ad informare il Ministero della sanita': dei mutamenti dei quantitativi annuali o dei quantitativi cumulati, che egli ha immesso sul mercato, secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del presente decreto, punto 2.2.1; delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e/o sull'ambiente di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza; dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti 2.1.2, di cui il notificante possa ragionevolmente essere a conoscenza; di ogni modifica delle proprieta' risultanti da una modifica della composizione della sostanza di cui all'allegato I del presente decreto, punto 1.3. Il notificante e' altresi' tenuto ad informare il Ministero della sanita' circa i risultati degli studi effettuati in conformita' all'allegato II del presente decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del presente decreto sono effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'". - La commissione consultiva di cui all'art. 10 del suddetto decreto, costituita presso il Ministero della sanita', ha il compito di esaminare la conformita' della documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 6 ed in particolare: le conclusioni proposte dal notificante circa i rischi prevedibili che la sostanza puo' presentare; la classificazione e l'etichettatura; le proposte di raccomandazione relative alla sicurezza di impiego presentate dal notificante. Nota all'art. 1: Il D.M. 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.