IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Vista l'istanza presentata in data 2 marzo 1987 dalla societa' Life
Science Research Roma Toxicology Centre  S.p.a.  di  Pomezia  (Roma),
codice  fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede e laboratori a
Pomezia, via Tito Speri, 14, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  di
cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
927/1981;
  Ritenuto  che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 927/1981 ha  per  oggetto  l'idoneita'
del  laboratorio  sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione
delle buone pratiche  di  laboratorio  nell'effettuazione  dei  saggi
previsti  dagli  allegati  I  e  II  del decreto del Presidente della
Repubblica citato;
  Visto  l'esito  dell'ispezione condotta in data 30 settembre 1987 e
1  ottobre 1987;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  gia'
menzionato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' Life Science Research Roma Toxicology Centre S.p.a. di
Pomezia (Roma), codice fiscale e partita IVA n. 00653120584, con sede
e  laboratori  a  Pomezia,  via  Tito  Speri,  14,  e' autorizzata ad
eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di  laboratorio
le  prove  contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente
della Repubblica n. 927/1981 gia' citato nelle premesse, in  appresso
specificate:
 
 Tossicita' acuta:
   DL50 orale;
   DL50 cutanea;
   prove di irritazione dermale;
   prove di irritazione cutanea;
   prove di sensibilizzazione.
 
 Tossicita' subacuta: per via orale e per via dermale.
 
 Saggi di mutagenesi in vivo:
   Mouse spot test;
   letali dominanti;
   saggio mediato dall'ospite;
   aberrazioni cromosomiche;
   micronucleo;
   scambi tra cromatidi fratelli.
 
 Saggi di mutagenesi in vitro:
   conversione genica mitotica;
   mutazione genica in ceppi batterici;
   mutazione genica in lievito;
   aberrazioni cromosomiche;
   scambi tra cromatidi fratelli;
   sintesi non programmata del D;
   mutazione genica in cellule di mammifero;
   induzione di aneuploidia mitotica in lievito.
 
 Studi di fertilita'.
 
 Studi di teratogenesi.
 
 Tossicita'  subcronica  (novanta  giorni):  con esclusione della via
inalatoria.
 
 Tossicita' cronica: con esclusione della via inalatoria.
 
 Studi di cancerogenesi.
 
 Studi  tossicocinetici:  limitatamente, per la parte analitica, alle
determinazioni nel sangue e/o urine delle sostanze somministrate.
  Il  Ministero  della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi'
controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto  previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  6  del  D.P.R. n. 927/1981 (Recepimento della
          direttiva del Consiglio delle Comunita' europee  n.  79/831
          del  18  settembre  1979,  recante  la sesta modifica della
          direttiva n.  67/548/CEE,  relativa  alla  classificazione,
          imballaggio  ed  alla  etichettatura  delle  sostanze e dei
          preparati pericolosi), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 50 del 20 febbraio 1982, cosi' recita:
             "Art.  6.  -  Per  la  notifica  di cui all'ultimo comma
          dell'art. 2 della  legge  29  maggio  1974,  n.  256,  come
          modificato  dal presente decreto, si intendono gli atti con
          i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona  stabilita
          nella  Comunita',  che  immette sul mercato una sostanza in
          quanto tale  o  in  quanto  incorporata  in  un  preparato,
          fornisce    all'autorita'    competente   le   informazioni
          richieste.  Per  immissione  sul  mercato  si  intende   la
          consegna  e la messa a disposizione a terzi. L'importazione
          nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai  sensi
          del presente decreto, come una immissione sul mercato.
             A  tal  fine  ogni  fabbricante  o  importatore  di  una
          sostanza prodotta  o  importata  nel  territorio  nazionale
          salvo  quanto  previsto  al  successivo  art. 8 e' tenuto a
          presentare,  entro  e  non  oltre  45  giorni  prima  della
          immissione   della   sostanza  medesima  sul  mercato,  una
          notifica comprendente:
              un  fascicolo  tecnico  che fornisca tutti gli elementi
          necessari per valutare i rischi  prevedibili,  immediati  o
          differiti, che la sostanza puo' presentare per l'uomo e per
          l'ambiente, e che contenga  almeno  le  informazioni  ed  i
          risultati  degli  studi  di cui all'allegato I del presente
          decreto compresa  la  descrizione  dettagliata  e  completa
          degli  studi  effettuati,  nonche'  dei metodi utilizzati o
          l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;
              una  dichiarazione  riguardante gli effetti negativi in
          funzione dei diversi impieghi previsti;
              la proposta di classificazione e di etichettatura della
          sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;
              proposte  di raccomandazioni relative alla sicurezza di
          impiego della sostanza.
             Qualora  si  tratti  di  una  sostanza che e' gia' stata
          notificata, il Ministero della sanita' puo'  accettare  che
          il  notificante  di  tale  sostanza faccia riferimento, per
          quanto riguarda il fascicolo tecnico,  ai  risultati  degli
          studi  effettuati da uno o piu' dei notificanti precedenti,
          con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.
             Nel   caso   in   cui  una  sostanza  e'  gia'  iscritta
          nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17  dicembre
          1977  e  successive  modifiche,  il notificante puo' fare a
          meno della  dichiarazione  sugli  effetti  negativi,  della
          proposta   di   classificazione   e   delle   proposte   di
          raccomandazione relative  alla  sicurezza  di  impiego.  Il
          notificante   e'   inoltre   dispensato   dal   fornire  le
          informazioni   prescritte   per   il   fascicolo    tecnico
          dall'allegato  I del presente decreto, eccettuati i punti 1
          e  2  di  detto  allegato  quando  la  sostanza  e'   stata
          notificata per la prima volta da almeno 10 anni.
             Il notificante di una sostanza gia' notificata e' tenuto
          ad informare il Ministero della sanita':
              dei   mutamenti   dei   quantitativi   annuali   o  dei
          quantitativi cumulati, che egli  ha  immesso  sul  mercato,
          secondo la gamma di tonnellaggio fissata all'allegato I del
          presente decreto, punto 2.2.1;
              delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza
          sull'uomo e/o sull'ambiente di  cui  il  notificante  possa
          ragionevolmente essere a conoscenza;
              dei nuovi usi per i quali la sostanza viene immessa sul
          mercato, ai sensi dell'allegato I citato, punti  2.1.2,  di
          cui   il   notificante   possa   ragionevolmente  essere  a
          conoscenza;
              di  ogni  modifica  delle  proprieta' risultanti da una
          modifica  della  composizione   della   sostanza   di   cui
          all'allegato I del presente decreto, punto 1.3.
             Il  notificante  e'  altresi'  tenuto  ad  informare  il
          Ministero della  sanita'  circa  i  risultati  degli  studi
          effettuati  in  conformita'  all'allegato  II  del presente
          decreto. Le prove di cui agli allegati I e II del  presente
          decreto   sono   effettuate   presso   laboratori  all'uopo
          autorizzati dal Ministero della sanita'".
             -  La  commissione  consultiva  di  cui  all'art. 10 del
          suddetto decreto,  costituita  presso  il  Ministero  della
          sanita',  ha  il  compito di esaminare la conformita' della
          documentazione pervenuta alle prescrizioni tecniche di  cui
          all'art. 6 ed in particolare:
              le  conclusioni proposte dal notificante circa i rischi
          prevedibili che la sostanza puo' presentare;
              la classificazione e l'etichettatura;
              le  proposte di raccomandazione relative alla sicurezza
          di impiego presentate dal notificante.
          Nota all'art. 1:
             Il  D.M.  26  giugno  1986,  pubblicato  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  198  del  27  agosto
          1986,   concerne   l'applicazione  dei  principi  di  buone
          pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche  e  criteri
          per  il  rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto
          del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6.