IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti; Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresi' che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonche' di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario; Vista la domanda in data 24 febbraio 1989, con la quale la Morgan Guaranty Trust Company of New York ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette; Ritenuto che si possa provvedere in merito; Decreta: Art. 1. La filiale italiana della Morgan Guaranty Trust Company of New York e' abilitata a contrarre prestiti con la B.E.I.: A) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza dell'ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni. B) Ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo in operazioni di credito agrario.